Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 23 pagine
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del titolare di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo di perfezionamento di cui è stata riconosciuta l’equivalenza conformemente all’articolo 36 capoverso 3 LPMed (Cantone FR). L’università BE (facoltà di medicina) propone una normativa che permette ai medici con diplomi esteri di esercitare l’attività professionale dipendente. Il Cantone SH auspica invece che, nel caso in cui l’articolo sia conservato, sia chiaramente stabilito che i Cantoni possono esigere il rispetto di un obbligo di notifica da parte delle persone che esercitano l’attività dipendente.
Anche CDS ritiene superflua la presente normativa poiché la necessità del perfezionamento risulta dall’articolo 36 capoverso 2 LPMed e propone la seguente riformulazione della disposizione: «Chi ha ottenuto il diploma federale di chiropratico o un titolo equivalente può esercitare un’attività dipendente …», per garantire che i chiropratici che hanno superato l’attuale primo esame intercantonale possano esercitare anche sotto la vigilanza di un chiropratico con diploma intercantonale. ChiroSuisse ravvisa una soluzione che consiste nell’equiparare i chiropratici che si sono occupati del perfezionamento di medici assistenti ai titolari di un titolo federale di perfezionamento.
VKZS rileva che i medici dentisti non sono più menzionati perché la LPMed riconosce la loro abilitazione a praticare al termine della formazione. Per i Cantoni da ciò deriva una necessità di disciplinare il settore. Per il Cantone TI non è chiaro se questo articolo escluda di proposito la possibilità per i titolari di titoli di perfezionamento di esercitare, come è abituale in certi Cantoni, l'attività dipendente presso un altro medico. Il Cantone TI auspica una regola che non sia fonte di dubbi e regoli il problema anche per quanto concerne la fatturazione delle prestazioni secondo la LAMal e il blocco delle autorizzazioni. Anche santésuisse mette in guardia nei confronti di una possibile interpretazione della disposizione da parte di medici e chiropratici secondo la quale sarebbe possibile esercitare l'attività dipendente senza disporre dell’autorizzazione cantonale e fatturando le prestazioni all'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. Secondo l’articolo 36 LAMal i medici con un diploma di perfezionamento possono fatturare le loro prestazioni all’assicurazione malattie. Inoltre, la LAMal prevede un blocco delle autorizzazioni secondo il quale possono essere autorizzati nuovi prestatori di servizi soltanto se ne sussiste la necessità (articolo 55 LAMal e ordinanze cantonali). santésuisse propone di completare l’articolo come segue: «...le prestazioni possono essere fatturate a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se sono adempiute le condizioni prescritte dalla legge federale sull’assicurazione malattie, in particolare dagli articoli 36, 36a e 55a LAMal, nonché le condizioni previste nell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), in particolare dagli articoli 38, 39 e 44 OAMal.»
Capoverso 2 nuovo
Il Cantone BS propone la seguente riformulazione (sebbene dall’articolo 36 risulti che soltanto a medici e chiropratici occorre un titolo di perfezionamento per esercitare l’attività indipendente): «La normativa in merito all’attività dipendente dei dentisti, farmacisti e veterinari è di competenza cantonale.»
Sezione 4: Emolumenti
Articolo 13
Capoverso 1 /Allegato 5
L’università BA (scienze farmaceutiche) non ritiene ragionevole prelevare, in aggiunta agli emolumenti d’esame, emolumenti per il rilascio dei diplomi. PPD suggerisce di controllare nuovamente le stime che trova un po’ eccessive. In virtù del principio di equivalenza e di quello della copertura dei costi, anche pharmaSuisse ritiene che gli emolumenti per il riconoscimento di diplomi esteri siano troppo elevati e che un aumento di 580.- CHF. sia sproporzionato; è ugualmente ritenuto esagerato l’emolumento di accreditamento in particolare in materia di perfezionamento.
Allegato 5 numero 6
SSO, università ZH (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde), il Cantone SZ, SSMI, FMH (a cui si aggiunge il Collegio di medicina di base) sono dell’opinione che i costi di accreditamento non debbano essere stimati forfetariamente tra 30 000 e 60 000 franchi, ma che vadano piuttosto calcolati da 5000 a 50 000 franchi ciascuno in funzione del numero dei titoli rilasciati dall’organismo responsabile del perfezionamento.
Motivazione: FMH dovrebbe pagare ogni sette anni un importo massimo di 2,6 milioni di franchi per gli emolumenti di accreditamento (senza autovalutazione). SSO dovrebbe sostenere una spesa di 240 000 franchi.