Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 23 pagine

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Articolo 3 Rilascio

In generale

CDS propone di sostituire la nozione di «rapporti di diritto civile» con la nozione di «rapporti di diritto dello stato civile». Il Cantone AI considera «misterioso» l'enunciato «sono rilasciati alla data del loro ottenimento secondo i rapporti di diritto civile».

Articolo 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell’UE e dell’AELS

Capoverso 1

Lettera e

Secondo CDS la formulazione suscita l’impressione che, anche per la chiropratica, sussiste una direttiva settoriale che prevede un reciproco riconoscimento dei diplomi come avviene per le altre professioni mediche. Per evitare incomprensioni e malintesi dovrebbe essere omessa la citazione della normativa generale prevista dalla direttiva 89/48/CEE.

Capoverso 2

ChiroSuisse auspica una propria rappresentanza in seno alle sezioni.

Capoversi 3 e 4

Ispirandosi all’articolo 1 LPMed (nell’interesse della sanità pubblica), Better Praxismanagement vorrebbe obbligare la Commissione delle professioni mediche a richiedere presso il servizio estero competente un attestato per il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri.

CDS e il Cantone AI danno del capoverso 3 un’interpretazione secondo la quale esso si applica a tutti i diplomi e titoli di perfezionamento esteri. Il Cantone AI vorrebbe modificare il titolo dell’articolo dandogli una formulazione più ampia, CDS auspica invece che sia modificata la sequenza dei capoversi 3 e 4 perché ritiene che susciti l’impressione che il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell’UE e dell’AELS costituisca un caso particolare.

Articolo 5 Obiettivi generali della formazione e del perfezionamento

Capoverso 2

Sulla base della propria pratica in materia di riconoscimento dei programmi di formazione secondo il diritto previgente, CRS ritiene che il controllo dei cicli di studio riconosciuti dovrebbe essere effettuato ogni cinque anni e non ogni sette.

Sezione 2: Perfezionamento

Articolo 6 Durata

Allegati 1-3: sia CSST sia SSP osservano che l’orario di lavoro massimo (50 ore) in vigore dal 1° gennaio 2005 per i medici assistenti non permette di portare a termine il perfezionamento. Va perciò considerata la possibilità di prolungare la durata del perfezionamento.

Articolo 7 Computo dei periodi di perfezionamento

Capoverso 2

FMH, CDS, VKZS, il Cantone FR, l’università BE (rettorato e facoltà di medicina), SSMI, il Collegio di medicina di base, VSAO e FMCH ritengono che il presente capoverso debba essere sostituito dalla normativa prevista nell’articolo 7 capoverso 2 della vigente ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche: «Sempreché l’equivalenza dei centri di perfezionamento sia comprovata, i periodi di perfezionamento svolti all’estero

possono essere computati nella misura del 50 per cento al massimo rispetto al perfezionamento specifico necessario per un titolo federale di perfezionamento. Al fine di essere computati

integralmente o parzialmente per un titolo federale di perfezionamento, i periodi di perfezionamento