Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 23 pagine

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non siano chiaramente definiti i ruoli delle organizzazioni professionali a carattere nazionale (art. 25 lett. a LPMed), dell’organo di accreditamento e del controllo della qualità secondo la legge sull’aiuto alle università (LAU).

Il Cantone BL chiede che sia ripreso l’articolo 9 della vigente ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche (per quanto concerne i titoli di perfezionamento riconosciuti a livello federale, cioè quelli della FMH e della SSO), poiché mancherebbe una disposizione secondo la quale i titoli di perfezionamento finora rilasciati saranno anche in futuro considerati come titoli federali.

Per quanto concerne il perfezionamento la VKZS rileva che i dentisti diplomati, prima di poter ottenere l’autorizzazione a praticare, dovrebbero di regola seguire in qualità di lavoratori dipendenti un

ciclo di perfezionamento obbligatorio e strutturato della durata di almeno due anni.

PharmaSuisse ritiene che l’ordinanza dovrebbe prevedere un titolo di perfezionamento federale per i farmacisti in base all’articolo 5 capoverso 3 LPMed. L’università BA (scienze farmaceutiche) e il Cantone TG condividono questa osservazione.

Il Cantone TI sostiene che l’ordinanza dovrebbe precisare l’obbligo di aggiornamento.

L’Università BE (rettorato) sottolinea invece l’importanza della tutela che le normative previste dalle due ordinanze concederanno anche in futuro all'autonomia universitaria negli ambiti della ricerca e dell'insegnamento, autonomia che non sarà limitata per motivi di organizzazione.

4.1.2 I singoli articoli

Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento

Articolo 1 Rilascio dei diplomi federali

Capoverso 2

Il Cantone VD cita il rapporto esplicativo che stabilisce il diritto delle università a essere consultate in merito alla designazione dei presidenti della commissione d’esame e auspica che le università siano chiamate a fornire un'approvazione formale della designazione del presidente.

Articolo 2 Titolo federale di perfezionamento

In generale

CUS ritiene che le conseguenze del non accreditamento di un ciclo di perfezionamento non siano chiare.

Capoverso 1

Lettera a

Per evitare incomprensioni, CDS propone di riformulare come segue il testo del rapporto esplicativo sulla presente ordinanza: «I titoli non compresi nell’Accordo sulla libera circolazione non permettono ai lavoratori svizzeri di accedere al mercato europeo del lavoro.»

Lettera c

ChiroSuisse approva la normativa, in particolare l’allegato 3.

Secondo CDS, la nota a piè di pagina 19 nell’allegato 3 suscita l’impressione che, anche per la chiropratica, sussista una direttiva settoriale che prevede un reciproco riconoscimento dei cicli di perfezionamento e dei corrispondenti titoli, come avviene per le altre professioni mediche. Per evitare malintesi e incomprensioni, dovrebbe essere omessa la citazione della normativa generale prevista dalla direttiva 89/48/CEE. Inoltre, secondo CDS e il Cantone BE, impiegando l’espressione «chiropratico specialista» per designare un titolo di perfezionamento si suscita l’impressione che nel settore della chiropratica, come nei settori della medicina umana e dentaria, vi siano più cicli di perfezionamento. Si dovrebbe cercare una soluzione migliore.

Capoverso 3 nuovo

Il rettorato dell’università BE raccomanda di riprendere anche nell’articolo 2 la regola enunciata dall’articolo 1 capoverso 3 e di istituire in seno all’Amministrazione federale una funzione incaricata di SSRavare l'apposito servizio della Commissione delle professioni mediche.