Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 23 pagine
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titolo di perfezionamento estero riconosciuto. Il Cantone BE propone concretamente di sopprimere il capoverso oppure di riprendere per analogia la formulazione di cui all'articolo 41 capoverso 2 LPMed.
Articolo 10 Prestatori di servizi
In generale
Il Cantone FR chiede che nell’allegato alla presente ordinanza figuri una lista delle autorità competenti degli Stati di domicilio come pure dei titoli rilasciati da tali Stati. Inoltre l’articolo dovrebbe prescrivere che il documento non deve essere stato emanato da più di 12 mesi (vedi articolo 17 capoverso 4 della direttiva 93/16/CEE) e che, se necessario, occorre allegare una traduzione autenticata in una lingua nazionale svizzera.
Il Cantone GE fa notare che le direttive UE, per quanto concerne i farmacisti, non prevedono alcuna regola dei 90 giorni.
Il Cantone LU approva una normativa chiara e unificata a livello nazionale svizzero che prescriva le condizioni poste all’attività delle persone provenienti da Paesi europei che prestano servizi per un periodo di 90 giorni.
Capoverso 1
Better Praxismanagement critica la mancanza dell’indicazione del periodo durante il quale vanno presentati i documenti. Parte dal presupposto che la presentazione vada rinnovata ogni anno civile. Inoltre, occorre procedere a una verifica ufficiale dell’esistenza dell’indirizzo del prestatore straniero di servizi nello Stato di partenza.
Lettera a
CDS fa la seguente osservazione sul rapporto esplicativo: la citazione della direttiva 2005/35/CE è inesatta in quanto, secondo l'articolo 8 della direttiva, per quanto concerne le professioni mediche (salvo i chiropratici) nemmeno per la prima prestazione di servizi occorre ormai presentare un diploma riconosciuto o un titolo di perfezionamento (articolo 7 capoverso 4). Se la Svizzera recepisce tale direttiva, la lettera a diviene caduca.
Il Cantone FR propone che il prestatore di servizi sia tenuto ad allegare una decisione di riconoscimento del suo diploma.
Lettera b
A questo proposito occorre unicamente recepire la direttiva europea (Cantone FR).
Capoverso 2
CDS fa la seguente osservazione sul rapporto esplicativo: la citazione della direttiva 2005/35/CE è inesatta in quanto, secondo l'articolo 8 della direttiva, per quanto concerne le professioni mediche (salvo i chiropratici) nemmeno per la prima prestazione di servizi occorre ormai presentare un diploma riconosciuto o un titolo di perfezionamento (articolo 7 capoverso 4). Se la Svizzera recepisce tale direttiva, il capoverso 2 diviene caduco.
Il Cantone FR propone che il prestatore di servizi sia tenuto ad allegare una decisione di riconoscimento del suo diploma.
Articolo 11 Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell’UE e dell’AELS
In generale
Il Cantone ZG giudica la normativa complicata ma globalmente applicabile nella pratica.
CRS constata incoerenze tra la LPMed e gli articoli 68 della legge federale sulla formazione professionale (LFPr), 69 della relativa ordinanza (OFPr) e 5 dell’ordinanza sulle scuole universitarie professionali (OSUP). L’articolo 15 LPMed contraddice la regola sancita dall’articolo 11 del progetto di ordinanza.
Secondo pharmaSuisse manca la regolamentazione del riconoscimento indiretto nel caso in cui uno Stato membro dell’UE riconosca il diploma.