Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 23 pagine
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L’università BE (facoltà di medicina) ritiene eccessivo l’importo previsto di 30 000-60 000 franchi e ne chiede un’adeguata riduzione. FMCH propone di calcolare gli emolumenti in funzione dell'onere ma fatturando al massimo 40 franchi per ogni titolo rilasciato dall’organismo responsabile del perfezionamento.
Sezione 5: Disposizioni finali
Articolo 14 Disposizioni transitorie
CDS sostiene che mancano disposizioni transitorie per i chiropratici muniti di un diploma intercantonale che già esercitano la professione in qualità di indipendenti. Una coesistenza di titoli intercantonali e federali avrebbe come conseguenza che i chiropratici con un diploma intercantonale potrebbero esercitare come indipendenti con un’autorizzazione cantonale di esercizio della professione ma che tale non sarebbe il caso per i chiropratici con diploma federale. Pertanto una normativa transitoria concernente i chiropratici con diploma intercantonale deve permettere loro di acquisire il titolo di perfezionamento federale senza che sia necessario soddisfare ulteriori esigenze.
Proposta: «Dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il titolo di chiropratico con diploma intercantonale della CDS è considerato un titolo di perfezionamento federale quale chiropratico specialista». ChiroSuisse sente la mancanza di una normativa chiara e specifica per quanto concerne il perfezionamento attuale dei chiropratici.
Manca inoltre, secondo CDS, una normativa per le persone che hanno superato soltanto il primo esame intercantonale e intendono seguire il perfezionamento (secondo la LPMed occorre un diploma federale). Proposta: «Sono considerati titolari «di un diploma federale» conformemente all’articolo 19 capoverso 1 LPMed i chiropratici che all’entrata in vigore della presente ordinanza hanno superato la prima parte dell’esame intercantonale.»
CDS ritiene inoltre che manca una disposizione per disciplinare l’applicazione del diritto previgente ai chiropratici finora sottoposti a una normativa intercantonale (vedi articolo 62 LPMed).
Il Cantone TI accoglie favorevolmente le disposizioni transitorie, ma rimarrebbe irrisolto il dubbio quanto alla validità delle autorizzazioni prima dell’entrata in vigore della legge.
pharmaSuisse chiede disposizioni transitorie specifiche per i farmacisti.
Capoverso 7
Il dr. Lavanchy (SAMM) sottolinea che il perfezionamento è di competenza della FMH e reputa perciò inopportuno che la legge e le ordinanze prescrivano condizioni per il conferimento del titolo di perfezionamento. Propone di stralciare il capoverso 7 o di introdurvi un riferimento all'organismo responsabile del perfezionamento, vale a dire la FMH, senza definire più precisamente le esigenze (numero di ore).
Il Cantone BS ritiene inadeguata la nozione di «aggiornamento sull’intero arco della vita» e propone di sostituirla con la formulazione «… oltre a ciò vanno effettuate 80 ore annue di perfezionamento per la durata complessiva dell'attività professionale». (università BE, facoltà di medicina: sostituire "sull’intero arco della vita" con "per la durata dell’esercizio della professione"). Il Cantone BS rileva che un controllo attendibile di questa esigenza comporterebbe una notevole mole di lavoro per i Cantoni.
Articolo 15 Modifiche del diritto vigente
In generale
I Cantoni FR e BE indicano che gli articoli 36 capoverso 3 LPMed e 11 della presente ordinanza rendono necessaria la modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal). Il Cantone BE sostiene che, dopo la modifica degli articoli 39, 41 e 43 OAMal, non possono essere considerati prestatori di servizi secondo la LAMal/OAMal, visto che non dispongono di un diploma o di un titolo di perfezionamento riconosciuto, i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati che non sono membri dell’UE e dell’AELS che sono stati autorizzati all'esercizio indipendente della professione. Pertanto una modifica della OAMal dovrebbe permettere a queste persone di ottenere un attestato di equivalenza che li parifichi ai titolari di un diploma federale.
Ad articolo 44 Chiropratici