Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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1.2. Situazione e rischi in materia di sicurezza in Svizzera

La LMSI disciplina la protezione preventiva dello Stato in Svizzera. La legge risente fortemente del cosiddetto «affare delle schedature» e conferisce una grande importanza alle questioni inerenti al trattamento dei dati. Si è sostanzialmente rinunciato alla ricerca di informazioni che interferiscono nella sfera privata. L’accento è posto sui limiti posti alla protezione dello Stato piuttosto che sulla protezione offerta alla popolazione. Questo approccio è stato menzionato espressamente anche nel messaggio.

«La legge prevede il trattamento delle informazioni preliminarmente al perseguimento penale soltanto in caso di assoluta necessità. Con questo modo d’agire la Confederazione accetta un certo rischio di sicurezza …» (Messaggio concernente la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e sull’iniziativa popolare «S.o.S. – per una Svizzera senza polizia ficcanaso»; FF 1994 II 1007). In linea di principio, la legge si prefigge di salvaguardare la sicurezza interna facendo capo all’insieme delle misure repressive e delle direttive vigenti e contempla misure preventive soltanto negli ambiti in cui è necessario sventare pericoli considerevoli per beni giuridici essenziali. La legge tollera quindi che determinate minacce per la sicurezza interna possano essere affrontate soltanto a posteriori.

Dopo che la LMSI è stata approvata, la situazione di minaccia si è tuttavia notevolmente aggravata. Occorre pertanto adeguare la legge alla nuova situazione.

1.2.1 Terrorismo

Attualmente non esiste una definizione di terrorismo riconosciuta ovunque a livello nazionale o internazionale. In Svizzera, nel 2003, il Parlamento ha bocciato l’introduzione di una disposizione penale sul terrorismo. Una definizione legale indiretta è tuttavia contenuta nell’articolo 260quinquiesCP (Finanziamento del terrorismo), entrato in vigore nel 2003. L’articolo prevede una pena per chi raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali con l’intenzione di finanziare atti di violenza tesi a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto.

Questa definizione corrisponde sostanzialmente a quella contenuta all’articolo 8 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 27 giugno 2001 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI; RS 120.2), che definisce le attività terroristiche «mene tendenti a influire o a modificare Stato e società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati nonché propagando paura e timore». La definizione si basa sulle direttive del DFGP del 1992 sulla protezione dello Stato che riprendono a loro volta la definizione di attacchi terroristici proposta per finalità di ordine assicurativo dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (OCSE): «l’uso o la minaccia della violenza dettata da motivazioni politiche, ideologiche, religiose o di altra natura tendenti a influire o a destabilizzare Stati o a suscitare timore fra la popolazione»3.

La presente revisione non mira a modificare questa situazione giuridica o la prassi consolidata sin dal 1992. La definizione contenuta nell’OMSI rimarrà in vigore, men-

3 Si tratta di una traduzione della citazione letterale in tedesco, n.d.t.