Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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Sarebbe illusorio ritenere che lo spionaggio politico e militare ad opera di servizi segreti stranieri sia cessato insieme alla guerra fredda. Il numero elevato di agenti (presunti o identificati con certezza) dei servizi segreti che determinati Paesi inviano in Svizzera, conferma effettivamente il proseguimento di questo genere di attività. Non potendo accedere ai luoghi privati (con l’ausilio di apparecchi tecnici di sorveglianza, ecc.), le autorità preventive svizzere hanno tuttavia scarse possibilità d’intervenire, poiché le persone in questione sono professionisti specializzati e ottimamente equipaggiati per dissimulare e celare le loro attività. Nella prevenzione dello spionaggio, la mancanza di competenze in materia di ricerca di informazioni è sempre più evidente.
1.2.3 Estremismo violento
Per estremismo violento s’intendono mene di organizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell’uomo o lo Stato di diritto e che, allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, incoraggiano o approvano atti violenti (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LMSI).
Le attività degli estremisti sono potenzialmente violente e possono eventualmente minacciare la sicurezza interna di un Paese. Si tratta dunque d’individuare tempestivamente e di prevenire le possibili azioni violente delle organizzazioni estremiste.
In Svizzera, sia gli ambienti di estrema destra, sia quelli di estrema sinistra sono composti da molti piccoli gruppi, in parte collegati fra loro. Si stima che attualmente vi siano in Svizzera circa 1000 estremisti di destra, mentre gli ambienti di estrema sinistra contano circa 2000 militanti. Anche i gruppi estremisti stranieri sfruttano il margine di manovra relativamente ampio offerto in Svizzera dai diritti fondamentali.
Il Consiglio federale ritiene che l’insieme delle leggi vigenti è sufficiente per affrontare l’attuale situazione di minaccia.
1.2.4 Commercio illecito di armi e materiale radioattivo e trasferimento illega-
le di tecnologie (proliferazione)
Per proliferazione s’intende la diffusione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro vettori (p. es. missili) e di beni a duplice impiego necessari per la loro fabbricazione. La definizione comprende anche il trasferimento delle tecnologie necessarie.
Di solito non è possibile acquistare sul mercato internazionale armi nucleari, chimiche e biologiche già confezionate. Le cerchie interessate sono pertanto costrette a costruire impianti propri per la ricerca, la progettazione e la produzione. A tal fine necessitano di macchinari reperibili sul mercato, apparecchi di misurazione e materiali che possono essere adoperati anche in numerosi settori civili (i cosiddetti beni «dualuse» o a duplice impiego). Tanto per fare un esempio: la fornitura di pezzi di ricambio di perforatrici per gallerie non costituisce di norma un problema. La situazione è diversa se il macchinario viene utilizzato per costruire un’installazione sotterranea per la fabbricazione di armi chimiche o di missili.
La progettazione e la produzione di armi chimiche e biologiche è più semplice e meno costosa rispetto a quella delle armi nucleari.