Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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1.3 Valutazione degli strumenti mancanti per fronteggiare la situazione di minaccia

Come già constatato dal Consiglio federale nell’analisi della situazione e dei rischi del 2002, negli ultimi anni la situazione in materia di sicurezza e di minaccia per la Svizzera si è costantemente aggravata. I rischi sono notevolmente aumentati, in particolare a causa degli efferati attentati compiuti dai terroristi islamici. Gli autori dei reati non intendono colpire determinate personalità, bensì uccidere il maggior numero possibile di persone sferrando attacchi spietati contro installazioni civili. Secondo il Consiglio federale è indispensabile sventare questi atti di violenza scoprendo i preparativi e impedendone la commissione. A questo scopo sono necessarie la sorveglianza di persone e gruppi pericolosi e un’ottima cooperazione internazionale.

Le possibilità di prevenzione, notoriamente molto limitate, previste dalle leggi vigenti, non sono sufficienti per fronteggiare l’attuale situazione di minaccia. Vi sono evidenti lacune soprattutto per quanto riguarda la possibilità di raccogliere e trattare informazioni.

È generalmente vietato sorvegliare la sfera segreta e privata, indipendentemente dalla situazione di minaccia. Non è possibile scoprire gli incontri e le discussioni che si svolgono in luoghi privati. Attualmente non è consentito nemmeno sorvegliare i contatti elettronici fra diversi gruppi terroristici o determinate persone. Ciò ha sempre più spesso conseguenze negative, poiché le diverse persone e i differenti gruppi non sono più organizzati in strutture gerarchiche di comando, ma agiscono in maniera più o meno indipendente e mantengono i contatti servendosi soltanto di corrieri o di mezzi di comunicazione elettronici. La comunicazione avviene soprattutto con l’ausilio di tecnologie basate su Internet che attualmente sfuggono alla prevenzione.

Laddove manca anche questo tipo di comunicazione, le autorità di protezione dello Stato devono cercare di entrare in contatto sotto copertura con i gruppi e le persone in questione, onde poter individuare tempestivamente progetti pericolosi e minacce. A questo scopo occorrono identità fittizie, che la legge attualmente non consente.

Inoltre, al momento, le basi legali formali presentano delle lacune in materia di esplorazione radio (LMSI e LM). Negli scorsi anni, il Consiglio federale ha dovuto ricorrere più volte alle competenze conferitegli dalla Costituzione, per impedire a determinate persone di esercitare attività che minacciavano la sicurezza della Svizzera o le sue relazioni con l’estero. Se si rende necessario adottare regolarmente provvedimenti di questo genere, allora si impone un disciplinamento a livello di legge per permettere che le competenze costituzionali vengano fatte valere soltanto in casi eccezionali.

1.4 Possibilità d’intervenire

In considerazione della recrudescenza della situazione di minaccia, in particolare nel settore del terrorismo e della proliferazione, è necessario intervenire. Nemmeno lo spionaggio politico e militare ai danni della Svizzera è ammissibile. È indispensabile ridurre i rischi per la sicurezza in tali ambiti.

Di conseguenza occorre verificare in che modo è possibile tenere conto di questa necessità d’intervenire. Entrano in linea di conto: