Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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Inoltre per molte questioni esistono una dottrina e una giurisprudenza consolidate. In altri termini è disponibile che funziona.
Vi sono tuttavia anche i seguenti dubbi:
• I servizi segreti eseguono un’attività di sorveglianza permanente, concentrandosi soprattutto sulla scoperta di eventi e organizzazioni. In linea di massima non vi è motivo d’intervenire direttamente fino alla loro identificazione completa.
• Gli accertamenti in ambito repressivo concernenti un reato e l’insieme dei mezzi a disposizione per effettuarli hanno uno scopo diverso rispetto alle ricerche in ambito preventivo effettuate dai servizi segreti per raccogliere informazioni nel quadro di una valutazione della situazione in materia di politica di sicurezza o per adottare le eventuali misure preventive.
• Varando la LMSI, il legislatore ha volutamente separato la repressione dalla prevenzione e il Consiglio federale ha poi applicato sistematicamente questa suddivisione anche sul piano strutturale durante la riorganizzazione dell’Ufficio federale di polizia. Questo principio va mantenuto.
• La ricerca di informazioni con strumenti repressivi in ambito preventivo reintrodurrebbe sostanzialmente il metodo di lavoro dell’ex Polizia federale e metterebbe in dubbio la suddivisione delle competenze.
• La ricerca di informazioni con l’ausilio di strumenti repressivi presuppone perlomeno l’avvio di un’indagine di polizia giudiziaria. Se questa indagine non produce alcun risultato la persona coinvolta subisce ugualmente un reale danno d’immagine. Questo vale soprattutto se il caso giunge a conoscenza dell’opinione pubblica. Ciò può comportare per lo Stato ulteriori conseguenze e possibili responsabilità, ad esempio se il danno d’immagine influenza del tutto o parzialmente l’esistenza economica di una persona o la compromette definitivamente.
• Un’estensione della punibilità alla fase preparatoria di un reato, che va oltre gli atti preparatori singolarmente punibili ai sensi degli articoli 260bise 260terCP, è in contraddizione con la sistematica del Codice penale e, dato che persegue scopi diversi, non è neppure in grado di colmare le lacune della ricerca d’informazioni in ambito preventivo.
• L’attività di repressione si basa su una norma penale che descrive dettagliatamente il comportamento punibile. Per consentire un’azione investigativa finalizzata a ottenere informazioni per scopi preventivi, una norma penale deve formulare una fattispecie in modo molto generico. In tal caso la norma perde tuttavia la propria prevedibilità, ossia la singola persona non può più prevedere con certezza come comportarsi per non violare la legge.
• In base al diritto vigente un’azione repressiva presuppone un sospetto fondato che venga commesso un reato. Tuttavia sono esattamente questi sospetti che mancano all’inizio delle ricerche dei servizi segreti. Durante una prima fase vi sono unicamente supposizioni e vaghi indizi. Inoltre le minacce per la sicurezza interna spesso non sono immediatamente riconoscibili come tali e le relative attività non sono (inizialmente) contemplate dal diritto penale. Per istituire una fattispecie che consente ricerche anticipate in ambito preventivo, è praticamente necessario rinunciare a un sospetto iniziale o prevederne uno molto meno fondato. I procedimenti penali che non si fondano su indizi sono tuttavia contrari al principio della precisione.
Complessivamente gli svantaggi che scaturirebbero da un ampliamento del Codice penale superano i vantaggi di una tale soluzione.