Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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inseriti in gruppi estremisti violenti), sia da parte di Stati esteri (ad es. persone che in apparenza si sono messe al servizio di uno Stato estero, ma in realtà operano per le autorità svizzere). Il pericolo cui si espongono tali persone è paragonabile a quello corso dagli agenti infiltrati, che godono di ampia protezione. Di conseguenza appare giustificato, se non addirittura doveroso, creare i presupposti per garantire una protezione efficace anche agli informatori.
La normativa a protezione degli informatori va chiaramente distinta da quella a protezione dei pentiti, originaria del diritto penale anglo-americano. I pentiti hanno in genere preso parte al reato in questione, ma sono disposti a testimoniare contro i coimputati, ottenendo in cambio l’impunità, la riduzione della pena o altri benefici processuali. In un rapporto dedicato all’unificazione della procedura penale, una commissione peritale della Confederazione giudicava inopportuno introdurre nella procedura penale svizzera una normativa a protezione dei pentiti. Lo stesso vale sul piano della prevenzione: è esclusa un’esenzione dalla pena sul modello di detta normativa. La prevenzione non pone l’accento sull’accertamento dei fatti, che può essere agevolato grazie a testimonianze particolari; prevale piuttosto la ricerca di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza; lo scopo è di individuare e di disinnescare le minacce e, per quanto possibile, di prevenire reati futuri.
Del resto tale misura verrà verosimilmente impiegata soltanto in casi eccezionali alquanto rari dai quali si presume possano emergere informazioni di grande valore. È ad esempio ipotizzabile la protezione di persone in grado di fornire informazioni importanti per la prevenzione di gravi rischi alla sicurezza, quali notizie su attacchi terroristici progettati o in preparazione, su concrete attività di spionaggio rivolte contro la Svizzera o sulle organizzazioni che si servono della Svizzera per procurarsi armi di distruzione di massa. Per minimizzare il pericolo inerente a una collaborazione, a un primo contatto fanno seguito vari colloqui esplorativi e, se le condizioni sono adempite, viene stipulata una convenzione di protezione che stabilisce obblighi e diritti reciproci. Soltanto allora ha inizio la collaborazione vera e propria.
Capoverso 1
Questo capoverso crea le basi giuridiche per la protezione degli informatori da parte dell’Ufficio federale. Le misure necessarie a tutela della vita e dell’integrità personale degli informatori comprendono la protezione della persona e gli spostamenti fisici. La protezione della persona comprende misure quali l’impiego di guardie del corpo, di veicoli o impianti protetti oppure provvedimenti edili. Lo spostamento fisico può consistere nel trasferimento – previo consenso della persona interessata – in un altro luogo in Svizzera o all’estero. Per provvedimenti adeguati a tutela di una persona trasferita all’estero si intende il trasferimento di tale persona in un luogo sicuro all’estero qualora le circostanze non permettano di offrirle una protezione adeguata in Svizzera. Al fine di compensare le spese derivanti da tale provvedimento, come pure un eventuale perdita di guadagno, è previsto un finanziamento limitato nel tempo.
L’Ufficio federale può attuare le misure di protezione o finanziarle. All’atto pratico, tali misure si renderanno necessarie e potranno essere attuate soltanto in numero ridotto. Dal momento che la Svizzera, considerate le sue dimensioni, non è in grado di adottare misure di protezione integrali per determinate minacce, il pacchetto di servizi del caso («package») dovrà essere acquistato all’estero, il che rende determinabile il costo. È inoltre ipotizzabile la concessione di una protezione parziale, ad esempio