Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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garantendo il soggiorno in Svizzera o in uno Stato amico. Il secondo periodo del capoverso 1 indica esplicitamente tale possibilità.

Capoverso 2

Le medesime considerazioni impongono che l’Ufficio federale possa altresì adottare misure a protezione di persone prossime a un informatore, se la loro sicurezza dipende da tali provvedimenti. Il carattere potestativo della disposizione garantisce all’Ufficio federale il potere discrezionale necessario ad attuare le misure adeguate al caso specifico.

Capoverso 3

La disposizione prevede la possibilità di proteggere l’informatore fornendogli un’identità fittizia. Tale misura, al contrario di quelle previste ai capoversi 1 e 2, viene adottata soltanto qualora l’Ufficio federale abbia interrotto i contatti con un informatore e non si serva più della fonte. Se la persona in questione è in grave pericolo a causa della propria collaborazione con l’Ufficio federale, quest’ultimo può proteggerla fornendole un’identità fittizia permanente. La persona è autorizzata a utilizzare tale identità seguendo le istruzioni dell’Ufficio federale.

La creazione di un’identità fittizia presuppone che il TAF abbia emesso un parere favorevole e che il capo del Dipartimento abbia dato il suo consenso (cfr. quanto illustrato qui di seguito).

Questa disposizione non disciplina tuttavia la ricerca di informazioni sotto identità fittizia. Infatti, l’identità fittizia può essere impiegata nella ricerca di informazioni soltanto a determinate condizioni e seguendo l’apposita procedura (cfr. quanto esposto ad art. 14d).

In base all’articolo 27 capoverso 1bis(nuovo), il Dipartimento è tenuto a informare regolarmente il Consiglio federale e i servizi di controllo del Parlamento sul numero di identità fittizie create, sullo scopo al quale sono state fornite e sul loro concreto utilizzo. Tale disposizione si applica anche alle identità fittizie di cui al capoverso 3 di questo articolo.

Capoverso 4

Questo capoverso stabilisce che le misure di protezione sono in genere limitate nel tempo. Tuttavia, la legge non può indicare una durata definitiva, dal momento che vanno prese in considerazione le esigenze del caso specifico. In via del tutto eccezionale, il capo del Dipartimento può rinunciare a un limite temporale se una persona è manifestamente esposta a un rischio grave e permanente; in tale evenienza, le misure di protezione possono essere mantenute a tempo indeterminato.

2.15 Articolo 14d Identità fittizie

Per adempire i propri compiti e proteggere i propri collaboratori, i servizi d’informazione sono costretti a servirsi di identità fittizie quando cercano informazioni in determinati ambienti. Tali identità fittizie sono sempre predisposte a lunga scadenza e raramente possono essere assunte soltanto all’inizio di un determinato caso. Il disciplinamento delle identità fittizie non rientra quindi nel settore degli strumenti specifici per la ricerca di informazioni, per il quale vigono condizioni molto restrittive. Dal 1998 il SIS ha la facoltà, in base all’articolo 99 LM, di fornire identità fittizie ai suoi organi di ricerca (cfr. Rapporto annuale 2002/2003 del 23 gennaio 2004 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Ca-