Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
mere federali; FF 2004 1435). Il controllo in merito è affidato al capo del DDPS e alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.
Nel caso specifico compete al capo del DFGP autorizzare l’Ufficio federale a fornire un’identità fittizia. Prima di tutto, il TAF (articolo 18d) verifica la legittimità della misura, ossia esamina se vi sono le premesse legali per adottarla. Soltanto allora il capo del Dipartimento può valutare i risvolti politici e, se del caso, dare il suo benestare.
In teoria è ipotizzabile che in determinati settori operino sia collaboratori secondo la LMSI e informatori del SIS sia agenti infiltrati delle polizie giudiziarie della Confederazione o dei Cantoni, quest’ultimi a norma della legge federale del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata (LFIM; RS 312.8). Situazioni del genere in seno a fedpol possono essere risolte dal servizio di controllo interno della direzione. Nella misura in cui le identità fittizie fornite dal SIS siano impiegate in Svizzera, eventuali conflitti tra i due servizi vanno evitati in conformità alla decisione del 22 giugno 2005 del Consiglio federale in merito alla cooperazione tra SIS e SAP.
Capoverso 1
Il presente capoverso pone le basi per l’impiego di identità fittizie allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la sicurezza di collaboratori e informatori. Va segnalato che le identità fittizie sono di norma utilizzate nell’ambito della ricerca generale di informazioni (art. 14 cpv. 2). Se, per contro, l’uso di un’identità fittizia è richiesta nel corso di una ricerca di informazioni con l’ausilio di strumenti specifici (ad es. osservazione in luoghi non liberamente accessibili, anche ricorrendo a un’identità fittizia), si applicano le procedure di cui agli articoli 18a segg. Il capoverso 1 fornisce un elenco esaustivo delle persone cui può essere fornita un’identità fittizia.
Lettere a e b. Gli organi di sicurezza secondo la LMSI mantengono uno stretto legame con le forze di polizia svizzere e possono svolgere gran parte della loro attività di ricerca alla luce del sole. Talvolta è tuttavia necessario poter predisporre contatti agendo sotto copertura, segnatamente nell’ambiente terroristico e spionistico. Tali misure servono anche a proteggere i collaboratori degli organi di sicurezza e i loro familiari.
Lettera c. Possono servirsi di identità fittizie anche terze persone (informatori) se la ricerca di informazioni lo richiede. Si tratta in particolare di persone che potranno infiltrare determinati ambienti rilevanti ai fini della protezione dello Stato con maggiore facilità rispetto ai collaboratori dell’Ufficio federale e che necessitano di un’identità fittizia per cautelarsi. Nella ricerca di informazioni, gli informatori sono vincolati alle direttive degli ufficiali di collegamento degli organi di sicurezza, ma non sottostanno al controllo diretto della loro autorità di vigilanza. Ecco perché, in questi casi, l’impiego di identità fittizie andrebbe limitato nello spazio e nel tempo e andrebbe concesso soltanto per determinate operazioni.
L’uso dell’identità fittizia comprende il diritto di servirsene per concludere negozi giuridici e, in particolare, per costituire strutture fittizie. Le persone munite di identità fittizia hanno piena personalità giuridica e possono stipulare contratti (ad es. affitto di locali e veicoli o collegamenti di telecomunicazione, costituzione di strutture fittizie quali ditte o altre persone giuridiche).