Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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Capoverso 2
Per meglio controllare i rischi inerenti all’uso di un’identità fittizia, conviene limitare il tempo in cui tale identità può essere impiegata. Tale precauzione si impone in particolar modo per gli informatori che non sono impiegati all’Ufficio federale e quindi sfuggono al suo potere disciplinare.
Capoverso 3
Il capoverso 3 precisa che l’identità fittizia può essere usata soltanto per gli scopi perseguiti dalla LMSI. Va inoltre rilevato che, giusta l’articolo 27 capoverso 1bislettera a del presente avamprogetto, il conferimento e l’uso di identità fittizie sono oggetto di un controllo politico mirato e intenso, nel cui ambito il Dipartimento deve informare, a scadenza annuale, il Consiglio federale e la Delegazione delle Commissioni della gestione.
2.16 Articolo 15 capoverso 6
La disposizione affonda le sue radici nella normativa sulla vecchia Polizia federale, cui erano affidati compiti e di repressione e di prevenzione. La separazione di questi due compiti e della loro attuazione organizzativa ha reso obsoleta tale disposizione. Secondo il diritto e la concezione attuali, la trasmissione delle informazioni dalla repressione alla prevenzione ne muta lo scopo; i dati divengono di natura preventiva e vanno pertanto trattati secondo il diritto applicabile alla prevenzione. L’abrogazione di questa disposizione non significa che lo scambio di informazioni sia escluso.
2.17 Articolo 16 capoverso 3 secondo periodo
In base all’articolo 16 capoverso 3 periodo 1, gli organi di sicurezza cantonali che trattano dati secondo la LMSI sottostanno al diritto federale sulla protezione dei dati. Il secondo periodo stabilisce inoltre che sono fatti salvi i diritti di sorveglianza previsti dal diritto cantonale. In altre parole, al trattamento di dati provenienti dalla sfera di attività della LMSI (e quindi inerenti al diritto federale) da parte di organi cantonali si applica in linea di massima il diritto federale sulla protezione dei dati. In via eccezionale, il diritto cantonale, qualora preveda una sorveglianza particolare, prevale su quello federale.
All’atto pratico, la riserva del diritto di sorveglianza cantonale si è rivelata problematica perché un’autorità di vigilanza cantonale – ad esempio una commissione della gestione – può chiedere di accedere a documenti operativi della Confederazione, e questo addirittura se i documenti sono stati classificati a livello federale. Inoltre, il tenore della disposizione potrebbe indurre a ritenere (erroneamente) che i dati raccolti dal Cantone in maniera apparentemente «autonoma» nell’ambito di un mandato integrale (ad es. lista d’osservazione), prima di essere trasmessi all’autorità federale appartengano al Cantone. In entrambi i casi, comunque, interessi inerenti alla sicurezza possono imporre di escludere qualsivoglia diritto di consultazione. Pertanto, l’articolo 16 capoverso 3 LMSI statuisce ora la competenza del Consiglio federale di definire gli atti della Confederazione che possono essere consultati dalle autorità di controllo cantonali. È quindi il Consiglio federale a stabilire la portata del diritto di sorveglianza cantonale; anche in futuro sarà possibile tener conto di legittimi interessi cantonali.