Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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2.18 Articolo 17 capoverso 3 lettera e nonché capoverso 7
Capoverso 3 lettera e
Il cosiddetto clearing è un compito tradizionale del SAP nelle relazioni con l’estero. Su richiesta di un servizio estero, il SAP effettua controlli di sicurezza relativi a Svizzeri o a stranieri residenti in Svizzera, allo scopo di permetterne la collaborazione a progetti (o impieghi) esteri classificati. A tal fine, lo Stato richiedente garantisce al SAP per scritto che le persone in questione acconsentono al clearing.
Da sempre, il SAP fonda le sue operazioni di clearing sull’articolo 17 capoverso 3 lettera c LMSI. In passato, tuttavia, tale base giuridica è stata messa in questione più di una volta. Per tale motivo s’intende ora creare una base giuridica formale per il clearing. È un accorgimento necessario affinché anche i servizi fedpol che effettuano clearing possano essere presi in considerazione nell’ambito del progetto legislativo preparato dall’UFG per un nuovo disciplinamento dei diritti d’accesso di fedpol a VO-STRA (casellario giudiziale informatizzato). Infatti, sotto il profilo della protezione dei dati, l’accesso di fedpol a VOSTRA per scopi di clearing richiede anche un’esplicita base giuridica all’articolo 359 segg. CP. La presente modifica della LMSI crea soltanto le premesse per un futuro disciplinamento dell’accesso al casellario giudiziale informatizzato. Gli estratti del casellario giudiziale costituiscono un elemento importante per valutare il clearing. Senza di essi, il clearing effettuato dal SAP per conto di uno Stato estero risulterebbe di minor rilievo. Ne subirebbe le conseguenze la persona in questione, che probabilmente, quantunque il clearing dia esito positivo, non verrebbe ritenuta abbastanza fidata da poter cooperare a progetti segreti o confidenziali all’estero.
Capoverso 7
L’attività dei servizi segreti comprende innanzi tutto la ricerca e il trattamento di informazioni. Per procacciarsi le informazioni, i servizi segreti si servono di vari metodi di ricerca, tra cui la cosiddetta Human Intelligence (HUMINT), che consiste nel raccogliere informazioni sensibili con l’aiuto fattivo di persone (fonti). Molte informazioni importanti vengono comunicate soltanto quando le autorità competenti forniscono la garanzia vincolante che la fonte di un informazione non sarà rivelata a terzi (protezione delle fonti).
L’articolo 17 capoverso 7 LMSI prevede espressamente che nelle relazioni con l’estero la protezione delle fonti dev’essere garantita in ogni caso. Per quanto attiene alla Svizzera invece, il Consiglio federale determina per ordinanza i destinatari con funzioni pubbliche residenti in Svizzera ai quali, nel caso specifico, l’Ufficio federale è autorizzato a comunicare dati personali, nella misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna o il controllo dell’adempimento dei compiti (art. 17 cpv. 1 LMSI). Pertanto, sul piano nazionale, la questione della protezione delle fonti si pone in particolare in questi casi di comunicazione delle informazioni.
Secondo l’articolo 99 capoverso 4 LM, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, alle fonti del SIS è accordata una protezione assoluta: «La tutela delle fonti dev’essere in ogni caso garantita».
Sorge pertanto la domanda se sia giustificato riservare un trattamento diverso alle fonti del servizio d’informazione interno rispetto a quelle del servizio d’informazione per l’estero. Sebbene vi siano argomenti a favore del mantenimento della normativa attuale, l’armonizzazione con la legge militare appare più opportuna. Per le riflessioni