Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
a favore dello status quo, si vedano le considerazioni che nel 1997 indussero il legislatore a rinunciare alla protezione assoluta per le fonti nazionali. Il Consiglio federale temeva che un’autorità si impegnasse, nei confronti di un informatore, a non rivelare la provenienza dell’informazione nemmeno se l’informatore fosse incorso in un reato. Nel messaggio che accompagnava il disegno di legge, il Consiglio federale scriveva: «se le fonti provengono dall’interno del Paese, non sarà per esempio possibile prendere in ogni caso un impegno a rispettare il carattere confidenziale, segnatamente se l’informatore stesso si è reso colpevole di un reato. Per contro una protezione assoluta delle fonti deve essere garantita nei confronti dei servizi esteri [...]» (cfr. FF 1994 II 1004).
A favore dell’armonizzazione depone il fatto che la protezione assoluta delle fonti sancita per il SIS nella legge militare ha dato buona prova di sé. Soddisfa infatti sia le esigenze operative degli organi di sicurezza sia la concezione di protezione delle fonti prevalsa finora nel SAP. Alla luce delle esperienze maturate con il servizio d’informazione per l’estero, si è rivelato decisivo l’argomento delle esigenze operative in questo ambito alquanto particolare, ragion per cui va abbandonato il modello postulato nella legge del 1997. La protezione delle fonti nella LMSI va disciplinata analogamente a quanto fatto nella legge militare. Il testo della disposizione rispecchia quello dell’articolo 99 capoverso 4 LM.
Per il resto, la protezione delle fonti comprende il mantenimento del segreto sia in merito all’identità dell’informatore sia riguardo al contenuto dell’informazione.
2.19 Capitolo 3a Ricerca specifica di informazioni
Il capitolo 3a racchiude le disposizioni sostanziali della revisione, che autorizzano gli organi di sicurezza a impiegare strumenti specifici per raccogliere informazioni a titolo preventivo.
Il titolo del capitolo – ricerca specifica di informazioni – riflette il concetto fondamentale alla base di questo tipo di ricerca, che si distingue da quella effettuata con gli strumenti generali indicati al capitolo 3. La ricerca specifica di informazioni richiede strumenti specifici. Il concetto di «misura coercitiva» secondo il testo in vigore non si estende a tutti gli strumenti specifici previsti nell’avamprogetto, ma è comunque destinato a essere stralciato dalla legge in seguito all’abrogazione dell’articolo 14 capoverso 3.
Il capitolo 3a si suddivide in due sezioni: la prima è dedicata alle disposizioni generali che disciplinano l’impiego della ricerca specifica di informazioni, la seconda illustra gli strumenti specifici da utilizzare allo scopo.
2.20 Articolo 18a Principio
Questo articolo pone le basi per la ricerca specifica di informazioni elencando gli strumenti ammessi e determinandone gli ambiti d’impiego.
Capoverso 1
La disposizione precisa lo scopo della ricerca specifica di informazioni, ossia la scoperta o la soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna, e richiama quanto disposto all’articolo 18b: prima di impiegare strumenti specifici per la ricerca di informazioni per individuare o sventare una minaccia, gli organi di sicurezza devono nutrire il sospetto che una determinata persona, organizzazione o fa-