Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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zione minacci la sicurezza (cfr. DTF 109 Ia 273, secondo cui la sorveglianza non deve servire a confermare un sospetto).
Le minacce la cui soppressione giustifica l’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni sono: terrorismo, spionaggio politico o militare, commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure trasferimento illegale di tecnologia. Questi concetti sono specificati ai numeri 2.7 (ad art. 13a cpv. 1) e 1.2.1 (terrorismo).
Capoverso 2
Il capoverso 2 propone un elenco esaustivo degli strumenti della ricerca specifica di informazioni. Per ulteriori ragguagli si vedano i commenti dei singoli strumenti.
2.21 Articolo 18b Condizioni
L’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni presuppone l’adempimento cumulativo di cinque condizioni.
Capoverso 1
Le prime quattro condizioni sono di tipo materiale; adempiono quanto previsto all’articolo 36 Cost. Dapprima sono definiti l’interesse pubblico e le circostanze che giustificano la restrizione dei diritti fondamentali nel caso specifico (lett. a), poi vengono indicati i vari aspetti del principio della proporzionalità (lett. b – d).
Il concetto di interesse pubblico comprende la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna, come pure la protezione di collaboratori dell’Ufficio federale da persone, organizzazioni o fazioni sospettate di costituire una minaccia (presunti autori della minaccia; cfr. lett. a).
In fatto di proporzionalità, occorre – per quanto possibile – fare la distinzione tra le componenti di fondo: adeguatezza dello strumento impiegato per raggiungere lo scopo perseguito nell’interesse pubblico (lett. d in initio); necessità (lett. c e d in fine), in quanto tutti gli strumenti convenzionali si sono rivelati inefficaci; proporzionalità stricto sensu (lett. b), allorché prevale l’interesse pubblico e giustifica l’ingerenza nei diritti della persona in questione.
2.22 Articolo 18c Sorveglianza di terzi e tutela del segreto professionale
L’articolo disciplina due particolari forme di sorveglianza: quella di terzi coinvolti in un’operazione di sorveglianza di cui non sono l’obiettivo designato, e quella di persone vincolate dal segreto professionale ai sensi dell’articolo 321 CP; questi casi richiedono determinate misure di protezione specifiche.
Capoverso 1
La disposizione disciplina il coinvolgimento indiretto di terzi. È ipotizzabile che il presunto autore della minaccia, controllato con l’ausilio di strumenti specifici per la ricerca di informazioni, si serva di strumenti di comunicazione o di luoghi che non gli appartengono, ma rientrano nella disponibilità di un terzo (ad es. un apparecchio telefonico o un sistema informatico locale privato). È senz’altro possibile che il terzo sia all’oscuro dell’uso fatto dei suoi strumenti e dei suoi locali; tuttavia, è indispensabile che questi possano essere posti sotto sorveglianza.