Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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Dalla disposizione risulta inequivocabilmente che l’obiettivo della sorveglianza è l’ambiente del terzo, e non il terzo stesso, a meno che non venga considerato una minaccia.
Capoverso 2
Questa disposizione non si applica esclusivamente ai terzi, ma disciplina qualsiasi coinvolgimento diretto o indiretto di una persona vincolata dal segreto professionale, quale ad esempio un avvocato. La disposizione punta alla massima tutela possibile del segreto professionale, per cui si applica sia a terzi il cui ambiente è sorvegliato secondo il capoverso 1, sia a persone controllate con l’ausilio di strumenti specifici per la ricerca di informazioni. Il testo richiama l’articolo 4 capoverso 6 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (decisione Kopp vs Confederazione Svizzera, 25 marzo 1998), la selezione dev’essere controllata da un’autorità giudiziaria. Tale decisione verte su un procedimento penale, ma può essere applicata per analogia. Appare pertanto opportuno affidare tale compito al TAF (cfr. Messaggio del 1° luglio 1998 concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e la legge federale sull’inchiesta mascherata; FF 1998 3319).
2.23 Articolo 18d Tribunale amministrativo federale
L’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni lede i diritti fondamentali, in particolare quello al rispetto della sfera privata garantito dagli articoli 8 CEDU e 13 Cost. Inoltre, la natura della ricerca specifica fa sì che una persona sorvegliata non possa opporsi alla misura finché questa dura. È quindi indispensabile che l’applicazione delle pertinenti disposizioni normative venga disciplinata con la massima precisione possibile e che il loro rispetto venga controllato rigorosamente.
Il controllo è duplice e scaglionato nel tempo. Le persone sottoposte a una ricerca di informazioni con l’ausilio di strumenti specifici devono esserne informate una volta portato a termine l’incarico; possono impugnare tale misura mediante ricorso dinanzi al TAF (verifica ex post). L’obbligo di rivelare ex post l’avvenuta ricerca specifica di informazioni è disciplinato all’articolo 18i, i rimedi giuridici all’articolo 29a.
Ma ciò non è sufficiente. Infatti i diritti fondamentali sono già stati lesi quando giunge la comunicazione ex post. Oltretutto, a determinate condizioni la legge ammette di rinunciare alla comunicazione in via temporanea o definitiva (cfr. art. 18i cpv. 2). Alla verifica ex post va pertanto abbinata una verifica ex ante tale da garantire un severo controllo già nel momento in cui viene richiesto l’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni.
Per le misure in ambito penale, la legge prevede di norma una duplice verifica, affidata a un’autorità giudiziaria (procuratore, giudice istruttore, giudice di merito). Dal momento che la ricerca specifica di informazioni a titolo preventivo costituisce una lesione analoga dei diritti fondamentali, non si giustifica la rinuncia alla duplice verifica. Nella sua decisione principale del 1983 (DTF 109 Ia 273), il Tribunale federale stabiliva che gli abusi perpetrati nel settore della prevenzione rischiano di danneggiare l’ordine democratico liberale molto di più di quanto non faccia la sorveglianza repressiva. Sorge quindi la domanda se la verifica preliminare di una misura preventiva prevista vada considerata un appannaggio delle autorità giudiziarie o se possa esse-