Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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re affidata a un ente paragiudiziale che, come minimo, sia indipendente dall’Amministrazione.

La risposta della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte eur. DU) e del Tribunale federale non sono del tutto identiche: la Corte eur. DU ha stabilito senza mezzi termini che basta una verifica paragiudiziale, ma il Tribunale federale sembra dedurne la necessità di una verifica giudiziale.

Nella decisione Klass vs Repubblica Federale di Germania del 6 settembre 1978, la Corte eur. DU stabilì che, per quanto attiene alla sorveglianza preventiva, la legge tedesca soddisfa i requisiti dell’articolo 8 capoverso 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La legge prevede che la sorveglianza telefonica vada prima autorizzata da un comitato indipendente composto da tre membri nominati da una commissione parlamentare. La conformità della legge alla CEDU presuppone tuttavia che le ingerenze nella sfera privata siano ammesse soltanto se l’intervento è giustificato dall’interesse pubblico (ad es. per motivi di sicurezza nazionale o pubblica), è necessario in una società democratica (cfr. in particolare decisione Klass, § 21, 53 e 60) ed è giustificato dallo scopo, alla luce dell’articolo 13 CEDU (Diritto ad un ricorso effettivo).

La corte ritenne di per sé auspicabile che, in un ambito in cui vi è il rischio di gravi abusi a detrimento di una società democratica, la verifica fosse affidata a un giudice. Giunse tuttavia alla conclusione che il sistema tedesco di un comitato indipendente, anche se soltanto paragiudiziale, soddisfaceva il criterio della necessità, com’è inteso in una società democratica (op. cit., § 56).

Nelle sue considerazioni (DTF 109 Ia 273), il Tribunale federale fornisce un’interpretazione leggermente diversa in materia. Si trattava di verificare se una legge del Cantone di Basilea Città sulla sorveglianza a scopo preventivo e repressivo fosse conforme all’articolo 8 CEDU e all’articolo 36 capoverso 4 vecchia Cost., che tutelava il segreto epistolare. Secondo i giudici federali, la procedura in questione andava giudicata considerando in particolare che la sorveglianza richiedeva l’autorizzazione di un giudice. A loro parere, tale obbligo di un controllo approfondito tutelava a sufficienza gli interessati (DTF 109 Ia 273). Dodici anni dopo, il Tribunale federale, richiamandosi a tale decisione, ribadì che l’intercettazione telefonica dev’essere esaminata dal giudice (DTF 122 I 182; 2 maggio 1996). Il secondo caso verteva tuttavia sulle misure di sorveglianza nelle procedure penali formali.

Resta tuttavia incerto se i giudici federali si siano limitati a illustrare la legge del Cantone di Basilea Città concludendo che fosse conforme alla CEDU e alla Costituzione, oppure se abbiano voluto indicare l’obbligatorietà costituzionale di una verifica giudiziale, seppur non prevista dalla CEDU (cfr. decisione Klass). In altre parole, la giurisprudenza del Tribunale federale non permette di determinare con certezza se esso concordi con la Corte eur. DU ritenendo auspicabile, ma non indispensabile l’intervento di un giudice, oppure se, basandosi sulla Costituzione, propenda per una maggiore severità rispetto alla CEDU, reputando obbligatorio tale intervento.

Alla luce di tale incertezza, il presente avamprogetto privilegia la «soluzione Tribunale federale», prevedendo che il TAF verifichi la legalità dell’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni.