Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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Capoverso 1
Il primo capoverso 1 istituisce le basi per l’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni: le istanze sono presentate dall’Ufficio federale, mentre al TAF compete la verifica giuridica di queste e altre istanze; le sue attribuzioni sono definite come segue:
Lettera a
Il compito principale del TAF consiste nell’esaminare la legalità degli strumenti specifici disposti dall’Ufficio federale. Vanno verificati in particolare l’esistenza di un interesse pubblico, la proporzionalità ai sensi dell’articolo 18b e il rispetto delle disposizioni di legge in materia. Sono pertanto oggetto di verifica la legittimità e la proporzionalità dell’impiego previsto di strumenti specifici per la ricerca di informazioni.
Lettera b
Il TAF deve inoltre verificare se sono adempite le condizioni previste dalla legge per procedere o rinunciare a una comunicazione secondo l’articolo 18i. Anche in questo caso si tratta di una verifica giuridica e non già di un esame dell’opportunità politica, fattore di stretta competenza del capo del Dipartimento DFGP.
Lettera c
In terzo luogo, il TAF è tenuto a verificare il rispetto dei requisiti di legge nella creazione di identità fittizie (cfr. art. 14c cpv. 3 e 4 e art. 14d). Ancora una volta si tratta di un controllo della legalità, vale a dire che il TAF deve accertare l’adempimento delle condizioni previste all’articolo 14c capoverso 3 e all’articolo 14d capoversi 1 e 2. Per contro non si esprime sull’opportunità di creare tali identità fittizie; è una competenza che spetta al capo del Dipartimento. Anche per le identità fittizie è quindi indispensabile l’autorizzazione: la creazione di un’identità fittizia presuppone un parere favorevole del TAF (cfr. art. 14c cpv. 3 e 14d cpv. 1).
Capoverso 2
Il secondo capoverso specifica che il TAF dispone le misure previste al capoverso 1 soltanto se è a conoscenza di tutti i fatti rilevanti. Quando chiede l’impiego di strumenti specifici per la ricerca d’informazioni, l’Ufficio federale deve pertanto indicare i principi di cui all’articolo 18a, le condizioni di cui all’articolo 18b e i particolari procedurali di cui all’articolo 18f capoverso 2; per chiedere deroghe all’obbligo di comunicazione, deve comprovare l’esistenza di motivi secondo l’articolo 18i capoverso 2, mentre per creare identità fittizie secondo gli articoli 14c e 14d, deve specificare i motivi e le modalità d’impiego.
Capoverso 3
Il TAF verifica la legalità dell’istanza presentata dall’Ufficio federale. Comunica entro 72 ore la sua decisione scritta e motivata all’Ufficio federale, cui può comunque chiedere delucidazioni o ulteriori informazioni prima di decidere. Allo stesso modo, il TAF può accogliere l’istanza in parte o vincolarla a oneri.
Il parere favorevole, in tutto o in parte, costituisce la prima, seppure non unica, condizione per l’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni (art. 18e). Il parere favorevole dà il via libera al seguito della procedura di autorizzazione; la decisione definitiva in merito all’istanza compete al Consiglio federale.