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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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Art. 31 Modificazione
Ogni modificazione dei fatti iscritti nel registro di commercio deve pure esservi iscritta (art. 937 CO).
Art. 32 Verifica da parte dell’ufficio del registro di commercio
Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio verifica se sono soddisfatte le condizioni secondo la legge e l’ordinanza. In particolare verifica se la notificazione e i documenti giustificativi contengano quanto richiede la legge e
l’ordinanza e non violino disposizioni legali di carattere imperativo.
Art. 33 Lingua
L’iscrizione nel registro di commercio è effettuata nella lingua della notificazione. Se la notificazione è fatta in romancio, l’iscrizione è effettuata pure in tedesco, francese o italiano.
Art. 34 Dati personali
1 Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti:
a. il cognome;
b. il nome scritto per esteso;
c. il luogo d’origine, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;
d. il domicilio;
e. l’anno di nascita sempreché sia necessario all’identificazione della persona fisica;
f. la funzione che la persona riveste in seno a un ente giuridico;
g. il tipo di diritto di firma o l’indicazione che la persona non è autorizzata a firmare.
2 La grafia del cognome e del nome rispetta quella che figura sul passaporto o sulla carta d’identità e, per i cittadini stranieri domiciliati in Svizzera, quella che figura nel permesso di dimora. È ammesso unicamente l’uso dei caratteri latini.
3 Se un ente giuridico è iscritto presso un altro ente giuridico in qualità di titolare di una funzione, tale iscrizione deve contenere le indicazioni seguenti:
a. il numero di identificazione;
b. la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio;
c. la sede;
d. la funzione.
Art. 35 Organi superiori di direzione o di amministrazione
Le persone giuridiche, le società commerciali nonché gli istituti di diritto pubblico non possono essere iscritte nel registro di commercio come membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione o come persone autorizzate a firmare. È fatto salvo
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l’articolo 98 della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LiCol).