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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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a. l’atto pubblico attestante la costituzione della fondazione è stato allestito;
b. la disposizione a causa di morte è stata allestita; o
c. l’atto di fondazione è stato modificato da un giudice o un’autorità.
3 Qualora lo statuto di un ente giuridico o l’atto di fondazione è modificato o adeguato, occorre produrre all’ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell’atto di fondazione. La forma è retta dalle disposizioni applicabili all’ente giuridico.
Art. 27 Verbali concernenti le deliberazioni
1 Se i fatti da iscrivere si fondano su deliberazioni o elezioni di organi di una persona giuridica e non necessitano dell’atto pubblico, il verbale o l’estratto del verbale concernente la deliberazione è prodotto come documento giustificativo.
2 I verbali o gli estratti dei verbali recano la firma del presidente e del segretario dell’organo che ha deliberato.
3 Non è necessario inoltrare un verbale o un estratto del verbale dell’organo superiore di direzione o di amministrazione se la notificazione all’ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i membri.
Art. 28 Esistenza di enti giuridici
1 Se un fatto da iscrivere si riferisce a un ente giuridico iscritto nel registro di commercio svizzero, non è necessario documentarne l’esistenza. L’ufficio del registro di commercio, competente per l’iscrizione di tale fatto, verifica l’esistenza dell’ente giuridico consultando la banca dati cantonale del registro di commercio.
2 L’esistenza di un ente giuridico, che non è iscritto nel registro di commercio svizzero, è documentata mediante un estratto attuale del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.
Art. 29 Atti pubblici e legalizzazioni allestite all’estero
1 Gli atti pubblici e le legalizzazioni allestite all’estero devono essere corredate di una dichiarazione della competente autorità del luogo ove furono allestite, dalla quale risulti che esse sono state allestite dall’ufficiale pubblico competente. Inoltre devono essere prodotte, salvo che i trattati non dispongano diversamente, le legalizzazioni del Governo estero e delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera.
2 Se occorre allestire un atto pubblico ai sensi del diritto svizzero e produrlo come documento giustificativo all’ufficio del registro di commercio, quest’ultimo può esigere la prova che la procedura di certificazione estera equivale alla procedura di certificazione pubblica applicata in Svizzera. A tal proposito può chiedere una perizia e nominare il perito.
Capitolo 6: Prescrizioni generali concernenti l’iscrizione
Art. 30 Veridicità delle iscrizioni, divieto d'inganno e interesse pubblico
Tutte le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.