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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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b. la data della chiusura della procedura fallimentare;

c. la cancellazione dell’ente giuridico nonché il motivo della cancellazione.

Sezione 2: Concordato Art. 43

1 Il giudice comunica all’ufficio del registro di commercio l’omologazione di un concordato con abbandono dell’attivo e trasmette i documenti giustificativi seguenti:

a. una copia del concordato;

b. il dispositivo della sentenza.

2 Dopo il recapito della comunicazione del giudice, l’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione dell’omologazione del concordato nel registro di commercio.

3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. la data dell’omologazione del concordato;

b. la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione concordataria»;

c. i rappresentanti del commissario e il loro diritto di firma;

d. la cancellazione dei diritti di firma delle persone iscritte nel registro di commercio e autorizzate a rappresentare l’ente giuridico.

4 Terminata la liquidazione, il commissario notifica la cancellazione dell’ente giuridico.

5 L’iscrizione nel registro di commercio menziona la cancellazione e il motivo della cancellazione.

Sezione 3: Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione Art. 44

1 Il giudice o l’autorità che ordina l’iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all’ufficio del registro di commercio la pertinente decisione. La decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva.

2 L’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione.

3 Se il dispositivo della decisione non contiene disposizioni chiare riguardanti i fatti da iscrivere, l’ufficio del registro di commercio chiede all’autorità competente di fornire in merito dei chiarimenti scritti.

4 È fatta salva l’approvazione dell’iscrizione da parte dell’UFRC.

Sezione 4: Iscrizione d’ufficio Art. 45 In caso di violazione dell’obbligo di iscrizione

1 L’ufficio del registro di commercio procede a un’iscrizione d’ufficio se:

a. le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo;

b. un’iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non notificano la modificazione o la cancellazione per l’iscrizione.

2 L’ufficio del registro di commercio intima alle persone obbligate alla notificazione di procedere a quest’ultima entro 30 giorni o di comprovare che l’iscrizione non è necessaria. In caso di ditte individuali è segnatamente sufficiente che inoltrino come prova una pertinente dichiarazione dell’autorità fiscale.

3 La diffida è inviata mediante lettera raccomandata con indicazione delle prescrizioni applicabili e dei documenti giustificativi necessari. Se nessuna delle persone obbligate alla notificazione è raggiungibile, l’ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul suo sito internet.