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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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3 Qualora gli eredi siano tenuti a notificare un’iscrizione, gli esecutori testamentari, i liquidatori dell’eredità o i rappresentanti designati dagli eredi possono intervenire in loro vece.

Art. 23 Firma

1 La notificazione effettuata su carta deve essere firmata presso l’ufficio del registro di commercio o prodotta con le firme autenticate. Un’autenticazione non è richiesta se le firme sono già state prodotte in precedenza in forma autenticata per il medesimo ente giuridico. Se vi sono motivi fondati di dubitare dell’autenticità della firma, l’ufficio del registro di commercio può chiedere una nuova autenticazione.

2 Le notificazioni elettroniche e le copie elettroniche di documenti giustificativi devono essere munite di un certificato qualificato conformemente alla legge federale del 19 dicembre 20036 sulla firma elettronica (FiEle).

3 Se per motivi cogenti non è possibile firmare una notificazione in modo conforme alla legge e se non sono adempiute le condizioni per la procedura d’ufficio di cui all’articolo 45, l’autorità di vigilanza può, su domanda dell’ente giuridico o dell’ufficio del registro di commercio, ordinare un’iscrizione.

Sezione 3: Documenti giustificativi Art. 24 Contenuto, forma e lingua

1 I documenti giustificativi devono essere prodotti in forma originale o in forma di copia autenticata. Le copie autenticate possono essere prodotte in forma cartacea o in forma elettronica.

2 Se i documenti giustificativi sono prodotti in una lingua che non è la lingua ufficiale della Confederazione o del Cantone, l’ufficio del registro di commercio può esigere una traduzione purché sia necessario per l’esame o la consultazione da parte di terzi. In questo caso la traduzione funge pure da documento giustificativo.

Art. 25 Firme

1 Se una persona autorizzata a firmare è notificata per l’iscrizione nel registro di commercio, la sua firma autografa e autenticata deve essere prodotta come documento giustificativo all’ufficio del registro di commercio. La persona autorizzata a firmare può apporre la sua firma anche presso l’ufficio del registro di commercio.

2 Se la firma è apposta presso l’ufficio del registro di commercio, l’identità della persona autorizzata a firmare deve essere documentata mediante passaporto o carta d’identità valida. Per i cittadini stranieri con domicilio in Svizzera, l’identità è attestata mediante il permesso di dimora.

3 La presente disposizione si applica per analogia alle persone non autorizzate a firmare e che procedono a una notificazione per l’iscrizione presso l’ufficio del registro di commercio.

Art. 26 Statuto e atto di fondazione

1 Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui:

a. i promotori hanno accettato lo statuto; o

b. l’organo competente della società ha deciso l’ultima modificazione dello statuto.

2 Nel registro di commercio è iscritta come data dell’atto di fondazione il giorno in cui:

6 RS 943.03