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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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Art. 36 Ufficio di revisione
Ove debba essere iscritto un ufficio di revisione, si tralascia di iscrivere se si tratta di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.
Art. 37 Sede e domicilio legale nonché altri indirizzi
1 Come sede è iscritto il nome del comune politico.
2 È inoltre iscritto il domicilio legale conformemente all’articolo 2 lettera c.
3 Se un ente giuridico non dispone di un proprio domicilio legale nel luogo della sua sede, nell’iscrizione deve figurare presso chi si trova il domicilio legale (indirizzo c/o).
4 Occorre anche iscrivere l’indirizzo dell’amministrazione effettiva se diverso da quello della sede.
5 Oltre all’indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di commercio altri indirizzi situati in Svizzera.
Art. 38 Riferimento all’iscrizione precedente
Ogni iscrizione nel registro giornaliero contiene un riferimento alla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio dell’ultima iscrizione concernente l’ente giuridico interessato. È necessario menzionare:
a. il numero dell’edizione;
b. la data dell’edizione;
c. il numero della pagina;
d. il numero della pubblicazione.
Art. 39 Iscrizione su richiesta di ulteriori fatti
1 Fatti, la cui iscrizione non è prevista dalla legge o dall’ordinanza, sono iscritti nel registro di commercio su domanda se:
a. l’iscrizione è compatibile con lo scopo del registro di commercio; e
b. un importante interesse pubblico giustifica la pubblicazione.
2 L’iscrizione di tali fatti non esplica effetti giuridici nei confronti di terzi.
3 Le prescrizioni sulla notificazione e i documenti giustificativi si applicano per analogia.
Art. 40 Reiscrizione
1 Su domanda il giudice può ordinare la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato per quanto sia reso verosimile che:
a. al termine della liquidazione dell’ente giuridico cancellato vi siano ancora attivi non ancora realizzati o distribuiti;
b. l’ente giuridico cancellato partecipa a un procedimento giudiziario come parte;
c. la reiscrizione dell’ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico; o
d. la reiscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimentare dell’ente giuridico cancellato.
2 Può chiedere la reiscrizione dell’ente giuridico cancellato colui che dimostra di avere un interesse giuridicamente rilevante.
3 Se l’ente giuridico presenta lacune nell’organizzazione legale, il giudice, oltre a ordinare la reiscrizione, è tenuto anche a prendere le misure necessarie.