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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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4 Se esiste un obbligo di iscrizione, l’ufficio del registro di commercio emana una decisone circa:

a. l’obbligo di iscrizione;

b. il contenuto dell’iscrizione;

c. gli emolumenti;

d. se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 943 CO.

5 Se l’ufficio del registro di commercio ha avviato la procedura ad istanza di terzi, comunica loro la sua decisione concernente l’obbligo di iscrizione.

Art. 46 In caso di società senza attività economica e senza attivo

1 Per la cancellazione di società conformemente all’articolo 938a capoverso 1 CO si applica per analogia la procedura di cui all’articolo 45.

2 Se è fatto valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, il giudice decide conformemente all’articolo 938a capoverso 2 CO.

3 Se il giudice ordina la cancellazione, si applica l’articolo 44.

Art. 47 In caso di assenza di domicilio legale

1 Se un ente giuridico non ha più il domicilio legale nel luogo della sua sede statutaria e le condizioni dell’articolo 938a capoverso 1 CO non sono soddisfatte, l’ufficio del registro di commercio intima alle persone obbligate alla notificazione di notificare entro 30 giorni per l’iscrizione un domicilio legale.

2 La diffida è inviata mediante lettera raccomandata con richiamo alle prescrizioni vigenti. Se nessuna delle persone obbligate alla notificazione è raggiungibile, l’ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul suo sito internet.

3 Se nessuna notificazione è inoltrata entro il termine fissato, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa:

a. lo scioglimento della persona giuridica e della società di persone o la cancellazione della ditta individuale;

b. la designazione dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori;

c. l’ulteriore contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio;

d. gli emolumenti;

e. se del caso, l’ammenda conformemente all’articolo 943 CO.

4 La decisione dell’ufficio del registro di commercio è notificata ai liquidatori.

5 Se, nei tre mesi successivi all’iscrizione dello scioglimento, le condizioni legali sono ripristinate, lo scioglimento può essere revocato.

6La presente disposizione non si applica alle fondazioni sottoposte alla vigilanza di un ente pubblico. In caso di assenza del domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio ne informa l’autorità di vigilanza.

Art. 48 Momento dell’iscrizione

L’ufficio del registro di commercio procede all’iscrizione d’ufficio non appena la decisione è passata in giudicato. L’iscrizione deve espressamente menzionare che essa è avvenuta d’ufficio.