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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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4 L’ufficio del registro di commercio procede all’iscrizione per ordine del giudice. L’ente giuridico cancellato è iscritto come ente in liquidazione. Occorre inoltre menzionare il liquidatore nonché l’indirizzo della liquidazione.

5 Se il motivo della reiscrizione cessa di esistere, il liquidatore notifica all’ufficio del registro di commercio la cancellazione dell’ente giuridico.

Capitolo 7: Iscrizioni su notificazione di un’autorità o d’ufficio

Sezione 1: Fallimento Art. 41 Comunicazione e iscrizione

1 Il giudice comunica all’ufficio del registro di commercio la dichiarazione e la revoca del fallimento nonché la sospensione per mancanza di attivo, la riapertura e la chiusura della procedura fallimentare.

2 Dopo aver ricevuto la comunicazione del giudice, l’ufficio del registro di commercio procede senza indugio alla relativa iscrizione nel registro di commercio.

3 Se la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo e nessuno dei creditori ne ha chiesto la riapertura, l’ufficio del registro di commercio procede d’ufficio alla cancellazione dell’ente giuridico.

4 Se una fondazione è soppressa a seguito di fallimento, è possibile procedere alla sua cancellazione soltanto dopo che l’autorità di vigilanza ha confermato di non avere più interesse alcuno al mantenimento dell’iscrizione.

Art. 42 Contenuto dell’iscrizione

1 Se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico, l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto della dichiarazione di fallimento;

b. la data della dichiarazione del fallimento;

c. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;

d. se del caso, indicazioni riguardanti i membri dell’amministrazione fallimentare speciale.

2 Se il fallimento è revocato, l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto della revoca del fallimento;

b. la data della decisione di revoca;

c. in caso di società di persone e le persone giuridiche, la ditta o il nome senza l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;

3 Se il fallimento è sospeso per mancanza di attivo, l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto della sospensione del fallimento per mancanza di attivo;

b. la data della decisione di sospensione.

4 Se la procedura fallimentare è riaperta, l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto della riapertura della procedura fallimentare;

b. la data della decisione di riapertura.

5 Se la procedura fallimentare è chiusa, l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto della chiusura della procedura fallimentare;