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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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Capitolo 8: Verifica, approvazione e pubblicazione delle iscrizioni da parte dell’UFRC
Art. 49 Trasmissione all’UFRC
Gli uffici cantonali del registro di commercio trasmettono elettronicamente tutte le loro iscrizioni all’UFRC il giorno feriale in cui sono state riportate nel registro giornaliero.
Art. 50 Verifica e approvazione da parte dell’UFRC
1 L’UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano conformi alle condizioni della legge e dell’ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all’ufficio cantonale del registro di commercio.
2 Alla verifica da parte dell’UFRC si applica per analogia l’articolo 32. La notificazione e i documenti giustificativi sono verificati soltanto se vi è motivo di procedere in tal senso.
3 L’UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.
Art. 51 Diniego dell’approvazione
1 Se l’UFRC nega l’approvazione, comunica la sua decisione all’ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente.
2 Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente.
3 Se il diniego dell’approvazione si fonda su irregolarità alle quali l’ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest’ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno inoltrato la notificazione. Assegna loro la possibilità di indirizzare all’UFRC il loro parere scritto.
4 Se è inoltrato un parere, l’UFRC riverifica l’iscrizione.
5 Se l’UFRC approva a posteriori l’iscrizione, ne informa l’ufficio cantonale del registro di commercio. Quest’ultimo gli ritrasmette elettronicamente l’iscrizione.
6 Se l’UFRC nega definitivamente l’approvazione dell’iscrizione, emana una decisione impugnabile. Trasmette per informazione una copia della decisione all’ufficio cantonale del registro di commercio.
Art. 52 Validità giuridica delle iscrizioni
Le iscrizioni effettuate nel registro giornaliero acquisiscono validità giuridica con l’approvazione da parte dell’UFRC.
Art. 53 Pubblicazione
1 Le iscrizioni sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in forma elettronica e in forma cartacea entro due giorni feriali dalla loro trasmissione da parte dell’UFRC.
2 Gli uffici cantonali del registro di commercio dispongono di un accesso gratuito all’edizione elettronica del Foglio ufficiale svizzero di commercio e ricevono gratuitamente un esemplare in forma cartacea del Foglio ufficiale svizzero di commercio.
3 I Cantoni possono pubblicare le iscrizioni effettuate nel registro giornaliero anche in altre pubblicazioni ufficiali. Non possono riscuotere emolumenti per tali pubblicazioni.