Progetto

Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 33Fedlex · Progetto

k. nel caso di azioni privilegiate o di buoni di partecipazione, i diritti di preferenza ad esse inerenti;

l. in caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;

m. in quanto siano stati emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;

n. i membri dell’amministrazione indicando la loro qualità di soci illimitatamente responsabili;

o. le altre persone autorizzate a rappresentare;

p. i membri dell’ufficio di vigilanza;

q. se il capitale non è diviso in azioni, gli accomandati indicando l’importo del capitale accomandato;

r. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto;

s. in quanto la società effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;

t. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;

u. la forma delle comunicazioni dell’amministrazione ai soci prevista dallo statuto.

2 Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 69 capoversi 2 e 3.

Sezione 2: Modificazioni nella composizione dell’amministrazione Art. 92

1 Se dovessero verificarsi delle modificazioni nella composizione dell’amministrazione, con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire i documenti giustificativi seguenti:

a. un atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale che modifica lo statuto;

b. lo statuto modificato;

c. se del caso, l’approvazione di tutti i soci sinora illimitatamente responsabili.

2 Se a un amministratore sono revocati i diritti di gestione e di rappresentanza,

l’iscrizione nel registro di commercio contiene:

a. la data della revoca;

b. la persona interessata;

c. il fatto, che questa revoca estingue la responsabilità illimitata della persona interessata per gli obblighi della società nati posteriormente;

d. nel caso di una modificazione dello statuto, la nuova data;

e. la ditta modificata, per quanto debba essere adeguata (art. 947 cpv. 4 CO).

Sezione 3: Applicazione delle disposizioni concernenti la società anonima e in accomandita Art. 93

Ove dalla legge o dall’ordinanza non risulti diversamente, si applicano per analogia le prescrizioni della presente ordinanza concernenti la società anonima o in accomandita.