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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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Art. 82 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all’ammontare precedente

Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all’ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dall’articolo 79. L’articolo 81 si applica a titolo complementare.

Sezione 7: Riduzione dei conferimenti effettuati Art. 83

Le disposizioni della presente ordinanza riguardanti la riduzione del capitale azionario si applicano per analogia alla riduzione dei conferimenti effettuati sul capitale azionario.

Sezione 8: Capitale di partecipazione Art. 84

Le disposizioni della presente ordinanza riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia all’aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione.

Sezione 9: Disposizioni speciali riguardanti la revisione e l’ufficio di revisione Art. 85 Iscrizione dell’ufficio di revisione

1 Un ufficio di revisione è iscritto nel registro di commercio soltanto se effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata.

2 L’ufficio del registro di commercio verifica l’abilitazione del revisore consultando il registro dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

3 I revisori non possono essere iscritti in qualità di ufficio di revisione se circostanze fanno presumere un rapporto di dipendenza.

Art. 86 Rinuncia a una revisione ordinaria o a una revisione limitata

1 Le società anonime, che non eseguono la revisione ordinaria o limitata, inoltrano insieme alla notificazione all’ufficio del registro di commercio per l’iscrizione della rinuncia una dichiarazione dalla quale risulta che:

a. la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;

b. la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all’anno;

c. tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.

2 La dichiarazione di cui al capoverso 1 è firmata da almeno un membro del consiglio d’amministrazione. Una copia dei documenti determinanti come i conti economici e i bilanci sono allegati alla dichiarazione. Tali documenti non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio conformemente all’articolo 12 e sono archiviati separatamente.

3 Una pertinente dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione.

4 L’ufficio del registro di commercio può esigere il rinnovo della dichiarazione.