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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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Art. 99 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio di un aumento del capitale sociale contiene le indicazioni seguenti:
a. la data della modificazione dello statuto;
b. l’ammontare del capitale sociale dopo l’aumento;
c. il numero e il valore nominale delle quote sociali dopo l’aumento del capitale;
d. se del caso, le quote sociali con diritto di voto;
e. nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
f. in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto per i dettagli;
g. in caso di obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie compresi i diritti statutari preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli;
h. in caso di una regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali derogante dalla legge, un rinvio allo statuto per i dettagli;
i. per quanto l’aumento sia stato effettuato mediante capitale proprio, un rinvio a tale fatto.
2 Se in occasione dell’aumento del capitale vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 61 capoversi 2 e 3.
Sezione 3: Riduzione del capitale sociale Art. 100 Riduzione ordinaria del capitale sociale
Alla riduzione del capitale sociale si applica per analogia l’articolo 79, ove la presente sezione non disponga altrimenti.
Art. 101 Riduzione del capitale sociale per togliere un’eccedenza passiva accer-
tata nel bilancio
1 Se mediante la riduzione del capitale sociale è tolta un’eccedenza passiva accertata nel bilancio, con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea dei soci circa:
1. la constatazione dell’esito della relazione di revisione;
2. la definizione delle modalità di riduzione del capitale;
3. la modificazione dello statuto;
b. lo statuto modificato;
c. la relazione di revisione di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.
2 La relazione di revisione attesta che:
a. i crediti dei creditori rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione di capitale;
b. l’ammontare della riduzione del capitale non supera quello dell’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite;
c. i soci hanno effettuato tutti i versamenti suppletivi previsti dallo statuto.