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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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c. una prova che i membri del consiglio d’amministrazione hanno accettato la loro elezione;
d. se del caso, una prova che l’ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione;
e. in caso di designazione di persone autorizzate a rappresentare, la pertinente deliberazione dei promotori o dell’amministrazione;
f. nel caso di cui all’articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;
g. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura e assunzioni di beni che quelli menzionati nei documenti giustificativi;
h. per quanto lo statuto preveda una responsabilità personale o un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l’elenco dei soci.
2 Le indicazioni che già figurano nel verbale dell’assemblea costitutiva non necessitano di altri documenti giustificativi.
3 Se vi sono conferimenti in natura o assunzioni di beni, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:
a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;
b. per quanto già disponibili, i contratti di assunzione di beni con gli allegati necessari;
c. la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori.
Art. 108 Verbale dell’assemblea costitutiva
Il verbale dell’assemblea costitutiva contiene le indicazioni seguenti:
a. i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti;
b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società cooperativa;
c. l’attestazione dei promotori che lo statuto è stato stabilito;
d. per quanto la società cooperativa disponga di un capitale sociale, l’impegno di ogni promotore di acquistare almeno un certificato di quota;
e. l’elezione degli amministratori nonché i loro dati personali;
f. il fatto che l’ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;
g. le firme dei promotori.
Art. 109 Condizioni speciali per l’iscrizione
L’iscrizione di un ente giuridico come società cooperativa può avvenire soltanto se:
a. almeno sette soci partecipano alla costituzione di una società cooperativa (art. 831 cpv. 1 CO);
b. lo scopo statutario:
1. consiste principalmente nell’incremento o nella salvaguardia, mediante un’azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri (art. 828 CO), o
2. è di utilità pubblica.