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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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c. una prova che i membri del consiglio d’amministrazione hanno accettato la loro elezione;

d. se del caso, una prova che l’ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione;

e. in caso di designazione di persone autorizzate a rappresentare, la pertinente deliberazione dei promotori o dell’amministrazione;

f. nel caso di cui all’articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;

g. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura e assunzioni di beni che quelli menzionati nei documenti giustificativi;

h. per quanto lo statuto preveda una responsabilità personale o un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l’elenco dei soci.

2 Le indicazioni che già figurano nel verbale dell’assemblea costitutiva non necessitano di altri documenti giustificativi.

3 Se vi sono conferimenti in natura o assunzioni di beni, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:

a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;

b. per quanto già disponibili, i contratti di assunzione di beni con gli allegati necessari;

c. la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori.

Art. 108 Verbale dell’assemblea costitutiva

Il verbale dell’assemblea costitutiva contiene le indicazioni seguenti:

a. i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti;

b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società cooperativa;

c. l’attestazione dei promotori che lo statuto è stato stabilito;

d. per quanto la società cooperativa disponga di un capitale sociale, l’impegno di ogni promotore di acquistare almeno un certificato di quota;

e. l’elezione degli amministratori nonché i loro dati personali;

f. il fatto che l’ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;

g. le firme dei promotori.

Art. 109 Condizioni speciali per l’iscrizione

L’iscrizione di un ente giuridico come società cooperativa può avvenire soltanto se:

a. almeno sette soci partecipano alla costituzione di una società cooperativa (art. 831 cpv. 1 CO);

b. lo scopo statutario:

1. consiste principalmente nell’incremento o nella salvaguardia, mediante un’azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri (art. 828 CO), o

2. è di utilità pubblica.