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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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Art. 110 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio di società cooperative contiene le indicazioni seguenti:
a. la costituzione;
b. la ditta e il numero di identificazione;
c. la sede e il domicilio legale;
d. la forma giuridica;
e. la data dello statuto;
f. la durata della società per quanto sia limitata;
g. lo scopo;
h. il valore nominale di eventuali certificati di quota;
i. nel caso di obblighi di fornire contribuzioni o prestazioni dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;
j. nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;
k. gli amministratori;
l. le altre persone autorizzate a rappresentare;
m. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto;
n. per quanto la società effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
o. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
p. la forma delle comunicazioni dell’amministrazione ai soci prevista dallo statuto.
2 Se al momento della costituzione vi sono conferimenti in natura o assunzioni di beni, si applica per analogia l’articolo 69 capoverso 2 lettere a e b e capoverso 3.
Art. 111 Elenco dei soci
1Con la notificazione dell’ammissione o dell’uscita di un socio conformemente all’articolo 877 capoverso 1 CO, l’amministrazione di una società cooperativa inoltra, possibilmente in forma elettronica, un elenco aggiornato dei soci.
2 Non si procede ad alcuna iscrizione nel registro di commercio; le comunicazioni e l’elenco possono tuttavia essere consultati.
3 È fatta salva la notificazione da parte dei soci e dei loro eredi conformemente all’articolo 877 capoverso 2 CO.
Sezione 3: Revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione Art. 112
Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla revisione, all’ufficio di revisione, allo scioglimento e alla cancellazione della società cooperativa.