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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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l. se la fondazione non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto;
m. per quanto la fondazione effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
2 Le iscrizioni nel registro di commercio di fondazioni ecclesiastiche e di fondazioni di famiglia contengono soltanto le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b-j.
Art. 119 Scambio di informazioni tra l’ufficio del registro di commercio e l’autorità di vigilanza
1L’ufficio del registro di commercio comunica la costituzione della fondazione all’autorità di vigilanza che, secondo le circostanze, appare competente. Le invia una copia dell’atto di fondazione o della disposizione a causa di morte nonché un estratto del registro di commercio.
2 L’autorità di vigilanza notifica all’ufficio del registro di commercio per l’iscrizione l’assunzione della vigilanza o trasmette senza indugio la comunicazione riguardante la costituzione della fondazione all’autorità competente.
Art. 120 Modificazioni, soppressione e cancellazione
1 Se una decisione dell’autorità di vigilanza concerne un fatto che deve essere iscritto nel registro di commercio, l’autorità di vigilanza notifica la modificazione all’ufficio del registro di commercio e inoltra i documenti giustificativi necessari. Questo riguarda in particolare:
a. l’esonero della fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione;
b. la revoca dell’esonero di cui alla lettera a;
c. le decisioni conformemente alla legge sulla fusione;
d. la soppressione della fondazione;
e. la constatazione della conclusione della liquidazione.
2 Le disposizioni concernenti lo scioglimento e la cancellazione della società anonima si applicano per analogia alla soppressione e alla cancellazione della fondazione per quanto l’autorità di vigilanza abbia ordinato una liquidazione.
Capitolo 19: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale Art. 121 Notificazione e documenti giustificativi
Con la notificazione per l’iscrizione di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. il contratto di società;
b. se del caso, una prova che l’ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione.
Art. 122 Contenuto dell’iscrizione
L’iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale contiene le indicazioni seguenti:
a. la costituzione;