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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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k. i membri della direzione;

l. le altre persone autorizzate a rappresentare;

m. per quanto l’associazione effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione.

Art. 116 Scioglimento e cancellazione

Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia allo scioglimento e alla cancellazione dell’associazione.

Capitolo 18: Fondazione Art. 117 Costituzione

1 Con la notificazione per l’iscrizione della costituzione di una fondazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto di fondazione o un estratto autenticato della disposizione a causa di morte;

b. una prova concernente la designazione dei membri dell’organo superiore della fondazione e delle persone autorizzate a rappresentare;

c. il verbale dell’organo superiore della fondazione relativo alla designazione dell’ufficio di revisione o la decisione dell’autorità di vigilanza sull’esonero della fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione;

d. la dichiarazione dei membri dell’organo superiore della fondazione e, se del caso, dell’ufficio di revisione che accettano l’elezione;

e. nel caso di cui all’articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla fondazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima.

2 Le indicazioni che già figurano nell’atto di fondazione o nella disposizione a causa di morte non necessitano di altri documenti giustificativi.

Art. 118 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:

a. la costituzione;

b. il nome e il numero di identificazione;

c. la sede e il domicilio legale;

d. la forma giuridica;

e. la data dell’atto di fondazione o della disposizione a causa di morte;

f. lo scopo;

g. in caso di una riserva di modificazione dello scopo a favore del fondatore, un rinvio allo statuto per i dettagli;

h. l’organizzazione;

i. i membri dell’organo superiore della fondazione;

j. le altre persone autorizzate a rappresentare;

k. l’autorità di vigilanza non appena ha assunto la vigilanza;