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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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k. i membri della direzione;
l. le altre persone autorizzate a rappresentare;
m. per quanto l’associazione effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione.
Art. 116 Scioglimento e cancellazione
Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia allo scioglimento e alla cancellazione dell’associazione.
Capitolo 18: Fondazione Art. 117 Costituzione
1 Con la notificazione per l’iscrizione della costituzione di una fondazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. l’atto di fondazione o un estratto autenticato della disposizione a causa di morte;
b. una prova concernente la designazione dei membri dell’organo superiore della fondazione e delle persone autorizzate a rappresentare;
c. il verbale dell’organo superiore della fondazione relativo alla designazione dell’ufficio di revisione o la decisione dell’autorità di vigilanza sull’esonero della fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione;
d. la dichiarazione dei membri dell’organo superiore della fondazione e, se del caso, dell’ufficio di revisione che accettano l’elezione;
e. nel caso di cui all’articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla fondazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima.
2 Le indicazioni che già figurano nell’atto di fondazione o nella disposizione a causa di morte non necessitano di altri documenti giustificativi.
Art. 118 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:
a. la costituzione;
b. il nome e il numero di identificazione;
c. la sede e il domicilio legale;
d. la forma giuridica;
e. la data dell’atto di fondazione o della disposizione a causa di morte;
f. lo scopo;
g. in caso di una riserva di modificazione dello scopo a favore del fondatore, un rinvio allo statuto per i dettagli;
h. l’organizzazione;
i. i membri dell’organo superiore della fondazione;
j. le altre persone autorizzate a rappresentare;
k. l’autorità di vigilanza non appena ha assunto la vigilanza;