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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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b. la ditta e il numero di identificazione;

c. la sede e il domicilio legale;

d. la forma giuridica;

e. la data del contratto di società;

f. la durata della società;

g. lo scopo;

h. l’importo del capitale accomandato totale;

i. se è fornito un conferimento in natura, il suo oggetto e valore;

j. la ditta, la sede e il numero di identificazione dei soci illimitatamente responsabili e le persone fisiche che agiscono in loro nome;

k. le persone autorizzate a rappresentare;

l. il fatto che la revisione è effettuata conformemente alle disposizioni della legge 8

federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi;

m. l’ufficio di revisione.

Art. 123 Scioglimento e cancellazione

Allo scioglimento e alla cancellazione si applica per analogia l’articolo 66.

Capitolo 20: Società di investimento a capitale fisso (SICAF) Art. 124

1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti:

a. la costituzione;

b. la ditta e il numero di identificazione;

c. la sede e il domicilio legale;

d. la forma giuridica;

e. la data dello statuto;

f. la durata della società, per quanto sia limitata;

g. lo scopo;

h. l’entità del capitale azionario menzionando il fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati;

i. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;

j. nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli;

k. tutti i membri del consiglio di amministrazione;

l. tutte le altre persone autorizzate a rappresentare la società di investimento;

m. il fatto che la revisione è effettuata conformemente alle disposizioni della legge 9

federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi;

n. l’ufficio di revisione;

o. gli organi di pubblicazione;

8 RS 951.31

9 RS 951.31