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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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b. la ditta e il numero di identificazione;
c. la sede e il domicilio legale;
d. la forma giuridica;
e. la data del contratto di società;
f. la durata della società;
g. lo scopo;
h. l’importo del capitale accomandato totale;
i. se è fornito un conferimento in natura, il suo oggetto e valore;
j. la ditta, la sede e il numero di identificazione dei soci illimitatamente responsabili e le persone fisiche che agiscono in loro nome;
k. le persone autorizzate a rappresentare;
l. il fatto che la revisione è effettuata conformemente alle disposizioni della legge 8
federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi;
m. l’ufficio di revisione.
Art. 123 Scioglimento e cancellazione
Allo scioglimento e alla cancellazione si applica per analogia l’articolo 66.
Capitolo 20: Società di investimento a capitale fisso (SICAF) Art. 124
1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti:
a. la costituzione;
b. la ditta e il numero di identificazione;
c. la sede e il domicilio legale;
d. la forma giuridica;
e. la data dello statuto;
f. la durata della società, per quanto sia limitata;
g. lo scopo;
h. l’entità del capitale azionario menzionando il fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati;
i. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
j. nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli;
k. tutti i membri del consiglio di amministrazione;
l. tutte le altre persone autorizzate a rappresentare la società di investimento;
m. il fatto che la revisione è effettuata conformemente alle disposizioni della legge 9
federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi;
n. l’ufficio di revisione;
o. gli organi di pubblicazione;