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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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e. la data dello statuto;
f. la durata della società, per quanto sia limitata;
g. lo scopo;
h. la specie delle azioni;
i. in caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, segnatamente se la cerchia degli investitori è limitata a investitori qualificati, un rinvio allo statuto per i dettagli;
j. nel caso di diverse categorie di azioni, i diritti ad esse inerenti con un rinvio allo statuto per i dettagli;
k. i membri del consiglio di amministrazione;
l. le altre persone autorizzate a rappresentare;
m. il fatto che la revisione è effettuata conformemente alle disposizioni della legge 10
federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi;
n. l’ufficio di revisione;
o. gli organi di pubblicazione;
p. la forma delle comunicazioni del consiglio d’amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto.
Art. 128 Scioglimento e cancellazione
Per lo scioglimento e la cancellazione si applicano per analogia gli articoli 87 e 88.
Capitolo 22: Istituto di diritto pubblico Art. 129 Notificazione e documenti giustificativi
1 Con la notificazione per l’iscrizione di un istituto di diritto pubblico occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. le basi legali e le decisioni di diritto pubblico;
b. se del caso, lo statuto;
c. le decisioni, i verbali o gli estratti dei verbali relativi alla nomina dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e delle persone autorizzate a rappresentare nonché, se del caso, alla designazione dell’ufficio di revisione;
d. le dichiarazioni dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e, se del caso, dell’ufficio di revisione che accettano la loro elezione;
e. nel caso di cui all’articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede all’istituto di diritto pubblico un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultimo.
2 Le indicazioni che già figurano in altri documenti non necessitano di altri documenti giustificativi.
Art. 130 Contenuto dell’iscrizione
L’iscrizione nel registro di commercio degli istituti di diritto pubblico contiene le indicazioni seguenti:
10 RS 951.31