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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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a. la denominazione e il numero di identificazione;

b. la sede e il domicilio legale;

c. la forma giuridica;

d. la denominazione e la data delle basi legali e delle decisioni di diritto pubblico;

e. se nota, la data della costituzione dell’istituto di diritto pubblico;

f. se vi è lo statuto, la sua data;

g. lo scopo;

h. nel caso di un capitale di dotazione, la sua entità;

i. in caso di responsabilità speciali, un rinvio ai documenti giustificativi per i dettagli;

j. l’organizzazione;

k. i membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione;

l. le altre persone autorizzate a rappresentare;

m. se del caso, l’ufficio di revisione.

Art. 131 Diritto applicabile

Per il rimanente, agli istituti di diritto pubblico si applicano per analogia le prescrizioni della presente ordinanza sulle forme giuridiche del diritto privato.

Capitolo 23: Succursale

Sezione 1: Succursale di un ente giuridico con sede in Svizzera Art. 132 Notificazione e documenti

Con la notificazione per l’iscrizione di una succursale di un ente giuridico con sede in Svizzera occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. il verbale o l’estratto del verbale relativo alla designazione delle persone autorizzate a rappresentare soltanto la succursale;

b. nel caso di cui all’articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla succursale un domicilio legale.

Art. 133 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio della succursale contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta o il nome, il numero di identificazione, la forma giuridica e la sede dello stabilimento principale;

b. la ditta o il nome, il numero di identificazione, la sede e il domicilio legale della succursale;

c. il fatto che si tratta di una succursale;

d. lo scopo della succursale per quanto sia formulato in modo più restrittivo di quello dello stabilimento principale;

e. le persone autorizzate a rappresentare la succursale a meno che il loro diritto di firma non risulti dall’iscrizione dello stabilimento principale.