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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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2 L’iscrizione nel registro di commercio dello stabilimento principale contiene le indicazioni seguenti:

a. il numero di identificazione della succursale;

b. la sede della succursale.

Art. 134 Coordinamento delle iscrizioni dello stabilimento principale e della suc-

cursale

1 L’ufficio cantonale del registro di commercio presso la sede della succursale informa l’ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale in merito alla nuova iscrizione, al trasferimento di sede o alla cancellazione della succursale. L’ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale procede d’ufficio alle iscrizioni necessarie.

2 L’ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale informa l’ufficio del registro di commercio presso la sede della succursale in merito alle modificazioni che richiedono un adeguamento dell’iscrizione della succursale, segnatamente se riguardano la forma giuridica, la ditta o il nome, la sede, lo scioglimento o la cancellazione. L’ufficio del registro di commercio presso la sede della succursale procede d’ufficio alle iscrizioni necessarie.

Art. 135 Fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio

1 In caso di fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patrimonio, le iscrizioni di succursali sono mantenute fintantoché non sia notificata la loro cancellazione.

2 Se una fusione, una scissione, una trasformazione o un trasferimento di patrimonio comporta modificazioni di cui occorre tenere conto nell’iscrizione delle succursali, tali fatti devono essere notificati all’ufficio del registro di commercio. In caso di fusione o di scissione la notificazione compete all’ente giuridico assuntore.

Sezione 2: Succursale di un ente giuridico con sede all’estero Art. 136 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l’iscrizione di una succursale di un ente giuridico con sede all’estero occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. un estratto autenticato del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale o, qualora non esista un’istituzione corrispondente al registro di commercio, una prova ufficiale attestante che lo stabilimento principale ha esistenza legale secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile;

b. in caso di persone giuridiche, una copia autenticata dello statuto o del documento equivalente dello stabilimento principale;

c. il verbale o l’estratto del verbale dell’organo dello stabilimento principale che ha deliberato la costituzione della succursale;

d. il verbale o l’estratto del verbale relativo alla designazione delle persone autorizzate a rappresentare la succursale;

e. nel caso di cui all’articolo 37 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla succursale un domicilio legale.

2 Il capoverso 1 lettere a e b non si applica se in Svizzera esiste già una succursale del medesimo ente giuridico iscritta nel registro di commercio.