Progetto
Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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c. l’esclusione degli altri partecipanti all’indivisione dalla facoltà di rappresentanza.
3 L’iscrizione contiene:
a. la denominazione dell’indivisione;
b. la data della sua costituzione;
c. la sede dell’indivisione;
d. i dati personali del capo dell’indivisione conformemente all’articolo 34;
e. i membri dell’indivisione autorizzati a rappresentare.
4 Le iscrizioni relative ai rappresentanti dell’indivisione sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
5 La notificazione della cancellazione spetta al capo dell’indivisione.
Art. 141 Deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbliga-
zioni
1 I documenti riguardanti le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni sono inoltrati all’ufficio del registro di commercio per la conservazione.
2 L’inoltro è iscritto nel registro di commercio sotto i debitori.
Capitolo 25: Trasferimento della sede
Sezione 1: In Svizzera Art. 142 Iscrizione presso la nuova sede
1 Se un ente giuridico trasferisce la sua sede in un altro distretto del registro, deve procedere alla notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede.
2 Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento della sede occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. in caso di persone giuridiche, la deliberazione concernente la modificazione dello statuto nonché una copia autenticata del nuovo statuto.
b. le firme autenticate delle persone che notificano l’iscrizione.
3 L’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede è competente per la verificazione del trasferimento della sede e dei documenti giustificativi.
4 L’iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede contiene le indicazioni seguenti:
a. la ditta o il nome e il numero di identificazione;
b. il fatto del trasferimento della sede con la menzione del luogo della sede precedente e della nuova sede;
c. il domicilio legale della nuova sede;
d. la data del nuovo statuto, se è stato modificato.
5 L’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede informa l’ufficio del registro presso la sede precedente in merito all’iscrizione da operare.
6 I fatti iscritti nel registro principale riguardanti la sede precedente sono ripresi presso la nuova sede. Non sono tuttavia iscritti nel registro giornaliero né pubblicati.