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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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c. l’esclusione degli altri partecipanti all’indivisione dalla facoltà di rappresentanza.

3 L’iscrizione contiene:

a. la denominazione dell’indivisione;

b. la data della sua costituzione;

c. la sede dell’indivisione;

d. i dati personali del capo dell’indivisione conformemente all’articolo 34;

e. i membri dell’indivisione autorizzati a rappresentare.

4 Le iscrizioni relative ai rappresentanti dell’indivisione sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

5 La notificazione della cancellazione spetta al capo dell’indivisione.

Art. 141 Deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbliga-

zioni

1 I documenti riguardanti le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni sono inoltrati all’ufficio del registro di commercio per la conservazione.

2 L’inoltro è iscritto nel registro di commercio sotto i debitori.

Capitolo 25: Trasferimento della sede

Sezione 1: In Svizzera Art. 142 Iscrizione presso la nuova sede

1 Se un ente giuridico trasferisce la sua sede in un altro distretto del registro, deve procedere alla notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede.

2 Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento della sede occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. in caso di persone giuridiche, la deliberazione concernente la modificazione dello statuto nonché una copia autenticata del nuovo statuto.

b. le firme autenticate delle persone che notificano l’iscrizione.

3 L’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede è competente per la verificazione del trasferimento della sede e dei documenti giustificativi.

4 L’iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta o il nome e il numero di identificazione;

b. il fatto del trasferimento della sede con la menzione del luogo della sede precedente e della nuova sede;

c. il domicilio legale della nuova sede;

d. la data del nuovo statuto, se è stato modificato.

5 L’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede informa l’ufficio del registro presso la sede precedente in merito all’iscrizione da operare.

6 I fatti iscritti nel registro principale riguardanti la sede precedente sono ripresi presso la nuova sede. Non sono tuttavia iscritti nel registro giornaliero né pubblicati.

Art. 143 Iscrizione presso la sede precedente