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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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1 La cancellazione presso la sede precedente è iscritta senza procedere a ulteriori verificazioni.
2 Il trasferimento della sede e la cancellazione della sede precedente sono iscritti nel registro giornaliero il medesimo giorno. Gli uffici del registro di commercio coordinano i tempi dell’iscrizione.
3 L’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede i fatti iscritti nel registro principale in previsione dell’iscrizione del trasferimento della sede.
4 L’iscrizione nel registro di commercio presso la sede precedente contiene le indicazioni seguenti:
a. il fatto che l’ente giuridico è cancellato in seguito al trasferimento della sede nonché il luogo della nuova sede;
b. la nuova ditta o il nuovo nome, se vi è stata una modificazione.
Art. 144 Trasmissione dei documenti giustificativi e dei dati elettronici
L’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i documenti giustificativi e i dati elettronici relativi alle iscrizioni effettuate presso la sede precedente.
Sezione 2: Trasferimento della sede di un ente giuridico estero in Svizzera Art. 145
1Se un ente giuridico estero si sottopone al diritto svizzero conformemente alle prescrizioni della legge federale del 18 dicembre 198711 sul diritto internazionale privato (LDIP) mediante un trasferimento della sede, per l’iscrizione nel registro di commercio si applicano le disposizioni sulla nuova iscrizione.
2 Oltre ai documenti giustificativi necessari per l’iscrizione di un nuovo ente giuridico, i richiedenti devono fornire all’ufficio del registro di commercio anche i documenti giustificativi seguenti:
a. una prova sull’esistenza legale dell’ente giuridico all’estero;
b. un’attestazione dell’autorità estera competente in merito all’ammissibilità del trasferimento di sede all’estero o l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente al capoverso 4;
c. la prova che l’adattamento a una forma societaria del diritto svizzero è possibile;
d. la prova che l’ente giuridico ha trasferito il centro della sua attività in Svizzera;
e. nel caso di una società di capitali, la relazione di un perito revisore abilitato comprovante che il capitale sociale è coperto secondo il diritto svizzero.
3 Oltre alle indicazioni necessarie per una nuova iscrizione, l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
a. la data della decisione con la quale l’ente giuridico si sottomette al diritto svizzero conformemente alle norme della LDIP;
b. la ditta o il nome, la forma giuridica, la sede e l’autorità estera competente per l’iscrizione prima che l’ente giuridico trasferisse la sua sede in Svizzera.
11 RS 291