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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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4 Se il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un’autorizzazione conformemente all’articolo 161 capoverso 2 LDIP, la pertinente decisione deve essere inoltrata all’ufficio del registro di commercio come documento giustificativo.
Sezione 3: Trasferimento della sede di un ente giuridico svizzero all’estero Art. 146
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Se un ente giuridico svizzero trasferisce la sua sede all’estero conformemente alle 12
prescrizioni della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto intenazionale privato (LDIP), oltre ai documenti giustificativi necessari per la cancellazione dell’ente giuridico, i richiedenti devono fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. una prova che l’ente giuridico continua a sussistere all’estero;
b. la relazione di un perito revisore abilitato attestante che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all’articolo 46 della legge federale 13
del 3 ottobre 2003 sulla fusione (LFus) o consentono alla cancellazione.
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L’iscrizione nel registro di commercio contiene:
a. la data della decisione dell’organo competente con la quale l’ente giuridico si sottomette al diritto estero conformemente alle norme della LDIP;
b. la ditta o il nome, la forma giuridica, la sede e l’autorità estera competente per l’iscrizione dopo che l’ente giuridico abbia trasferito la sua sede all’estero;
c. la data della relazione di revisione attestante che sono state prese le disposizioni necessarie a tutela dei creditori;
d. il fatto che la società è cancellata.
Capitolo 26: Ristrutturazioni
Sezione 1: Momento della notificazione e dell’iscrizione Art. 147 Momento della notificazione
Fusioni, scissioni e trasferimenti di patrimonio possono essere notificati per l’iscrizione nel registro di commercio soltanto a condizione che vi siano i consensi delle altre autorità previsti dalla legge. Questo si applica in particolare nel caso di ristrutturazioni che adempiono i requisiti di una concentrazione il cui annuncio è obbligatorio ai sensi
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dell’articolo 9 della legge sui cartelli del 6 ottobre 1995 o che necessitano di un’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza conformemente agli articoli 3 e 5
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della legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione.
Art. 148 Momento dell’iscrizione
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Per tutti gli enti giuridici partecipanti, le ristrutturazioni sono iscritte nel registro giornaliero alla stessa data.
12 RS 291
13 RS 221.301
14 RS 251
15 RS 961.01