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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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Se gli enti giuridici non appartengono tutti allo stesso distretto del registro, i diversi uffici del registro di commercio coordinano i tempi dell’iscrizione.
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Tale disposizione si applica anche per l’iscrizione di un conferimento in natura o un’assunzione di beni operata mediante trasferimento di patrimonio.
Sezione 2: Fusione di enti giuridici Art. 149 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente
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Ognuna delle società partecipanti alla fusione deve chiedere l’iscrizione dei fatti che la riguardano all’ufficio del registro di commercio (art. 21 cpv. 1 LFus) in una lingua ufficiale del registro di commercio interessato.
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Se le società partecipanti alla fusione non appartengono tutte al medesimo distretto del registro, la verificazione della fusione e di tutta la pertinente documentazione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede della società assuntrice. Questo informa gli uffici del registro di commercio della sede delle società trasferenti in merito alle iscrizioni da operare e trasmette loro le notificazioni che li riguardano. Le società trasferenti sono cancellate senza procedere a ulteriori verificazioni.
Art. 150 Documenti giustificativi
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Con la notificazione per l’iscrizione della fusione, le società partecipanti devono fornire i documenti giustificativi seguenti:
a. il contratto di fusione (art. 12 e 13 LFus);
b. i bilanci di fusione delle società trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 11 LFus);
c. le decisioni di fusione delle società partecipanti, se necessario, documentate da un atto pubblico (art. 18 e 20 LFus);
d. le relazioni di revisione delle società partecipanti (art. 15 LFus);
e. in caso di fusione mediante incorporazione (art. 9 e 21 cpv. 2 LFus), i documenti giustificativi relativi all’aumento di capitale,;
f. in caso di fusione di una società in liquidazione, l’attestazione di cui all’articolo 5 capoverso 2 LFus, firmata da almeno un membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione;
g. in caso di fusione di società con perdita di capitale o eccedenza di debiti, l’attestazione di cui all’articolo 6 capoverso 2 LFus;
h. in caso di fusione mediante combinazione (art. 10 LFus), i documenti giustificativi relativi alla costituzione di un nuovo ente giuridico.
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In caso di fusioni di piccole e medie imprese, le società partecipanti alla fusione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera d, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di fusione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all’articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell’assemblea generale.
3 In caso di fusioni agevolate di società di capitali (art. 23 LFus), le società partecipanti alla fusione devono produrre, in luogo dei documenti giustificativi di cui al capoverso 1