Avamprogetto OLPD

Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 9 pagine

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235.11 Protezione dei dati

Art. 3 cpv. 1, primo periodo e cpv. 2, secondo periodo

1 Le collezioni di dati (art. 11a cpv. 3 LPD) sono notificate all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) prima di essere rese operative. …

2 ... Abrogato

Art. 4 Eccezioni all’obbligo di notifica

1 Non sono sottoposte a notifica le collezioni di dati di cui all’articolo 11a capoverso 5 lettere a ed c–f LPD, come pure le seguenti collezioni (art. 11a cpv. 5 lett. b LPD):

a. le collezioni d’indirizzi, nella misura in cui non vengano utilizzate a scopo di ricerca di mercato;

b. le collezioni i cui dati sono utilizzati esclusivamente per scopi impersonali, segnatamente nell’ambito della ricerca, della pianificazione o della statistica, purché i dati non vengano utilizzati come base decisionale o base per prendere misure nei confronti di singole persone e i risultati siano pubblicati in modo tale da non permettere l’identificazione delle persone interessate;

c. le collezioni archiviate i cui dati sono conservati unicamente a scopi storici o scientifici;

d. le collezioni che contengono esclusivamente dati pubblicati o dati che la persona interessata ha reso accessibili al pubblico senza opporsi formalmente al loro trattamento;

e. le collezioni i cui dati sono trattati unicamente al fine di adempiere le condizioni di cui all’articolo 10.

2 Il detentore della collezione di dati allestisce un elenco delle collezioni di dati non sottoposte all’obbligo di notifica. Comunica a chiunque ne faccia richiesta le informazioni relative a tali collezioni giusta l’articolo 3 capoverso 1.

Art. 5 Obbligo di informare

1 Il detentore della collezione di dati informa l’Incaricato, prima della comunicazione, sulle garanzie e sulle regole di protezione dei dati di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere a ed g LPD. Se non è in grado di informare anticipatamente l’Incaricato, l’informazione avrà luogo subito dopo la comunicazione.

2 L’obbligo di informare è considerato adempito per tutte le comunicazioni:

a. che si basano sulle stesse garanzie, nella misura in cui restino immutate le categorie dei destinatari, le finalità del trattamento e le categorie di dati comunicati; o

b. che hanno luogo all’interno della stessa persona giuridica o società oppure tra persone giuridiche o un gruppo di società sottostanti a una direzione unica, nella misura in cui restino immutate le regole di protezione dei dati.