Avamprogetto OLPD
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 9 pagine
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235.11 Protezione dei dati
Art. 20 cpv. 2 e 4
2 Gli organi federali responsabili annunciano dall’inizio al responsabile della protezione dei dati giusta l’articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD (consulente per la protezione dei dati) o all’Incaricato, qualora non fosse stato designato un consulente per la protezione dei dati, ogni progetto di trattamento automatizzato di dati personali affinché le esigenze della protezione dei dati siano immediatamente prese in considerazione. L’annuncio all’Incaricato si svolge per il tramite dell’OSIC quando un progetto deve essere annunciato anche a quest’ultimo.
4 Per il resto si applicano le istruzioni emanate dagli organi federali responsabili in virtù dell’ordinanza del 26 settembre 20035 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).
Art. 22 cpv. 1
Abrogato
Art. 23
1 La Cancelleria federale e ogni dipartimento designano rispettivamente almeno un consulente per la protezione dei dati, i cui compiti sono:
a. fornire consulenza agli organi responsabili e agli utenti;
b. promuovere l’informazione e la formazione dei collaboratori;
c. contribuire all’applicazione delle prescrizioni sulla protezione dei dati.
2 Se gli organi federali vogliono essere esonerati dall’obbligo di notifica delle loro collezioni di dati conformemente all’articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD, si applicano gli articoli 12a–12c.
3 Di norma comunicano con l’Incaricato per il tramite del loro consulente per la protezione dei dati.
Art. 26a Procedura d’autorizzazione di sistemi pilota
1 Prima di consultare le unità amministrative interessate, l’organo federale responsabile comunica all’Incaricato come viene garantito il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 17a e lo invita a prendere posizione in merito.
2 Per permettergli di prendere posizione in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17a LPD e alla possibilità di ricorrere a un sistema pilota, l’organo federale fornisce all’Incaricato la documentazione necessaria, e in particolare:
a. una descrizione generale del sistema pilota;
b. un rapporto attestante che l’adempimento dei compiti previsti dalla legge necessita il trattamento di dati sensibili o profili della personalità e rende imperativa una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale (art. 17a cpv. 1 lett. c LPD);