Avamprogetto OLPD
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 9 pagine
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Ordinanza 235.11
Art. 16 titolo e cpv. 1, secondo periodo, lett. h e cpv. 2
Notifica
1 ... La notifica contiene le seguenti informazioni:
h. abrogato
2 L’organo federale responsabile aggiorna regolarmente tali informazioni.
Art. 17
Abrogato
Art. 18 Eccezioni all’obbligo di notifica
1 Le seguenti collezioni di dati non sottostanno all’obbligo di notifica, nella misura in cui gli organi federali li utilizzino esclusivamente a scopi amministrativi interni:
a. le collezioni di dati usuali di registrazione della corrispondenza;
b. le collezioni di dati di fornitori e di clienti, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;
c. le collezioni d’indirizzi utili soltanto all’invio della corrispondenza, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;
d. le liste destinate al pagamento d’indennità;
e. i documenti contabili;
f. le collezioni ausiliarie concernenti la gestione del personale della Confederazione, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;
g. le collezioni di dati di biblioteche (cataloghi, liste di prestiti e di utenti).
2 Non sono parimenti soggette all’obbligo di notifica:
a. le collezioni di dati consegnate all’Archivio federale;
b. le collezioni di dati resi accessibili al pubblico in forma di annuari.
3 L’organo federale responsabile tiene un elenco delle collezioni di dati non soggette all’obbligo di notifica. Comunica a chiunque ne faccia richiesta le informazioni concernenti tali collezioni di dati giusta l’articolo 16 capoverso 1.
Art. 19
Se un organo federale comunica dati all’estero fondandosi sull’articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD, si applicano gli articoli 5–7.