Avamprogetto OLPD

Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 9 pagine

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Ordinanza 235.11

Art. 16 titolo e cpv. 1, secondo periodo, lett. h e cpv. 2

Notifica

1 ... La notifica contiene le seguenti informazioni:

h. abrogato

2 L’organo federale responsabile aggiorna regolarmente tali informazioni.

Art. 17

Abrogato

Art. 18 Eccezioni all’obbligo di notifica

1 Le seguenti collezioni di dati non sottostanno all’obbligo di notifica, nella misura in cui gli organi federali li utilizzino esclusivamente a scopi amministrativi interni:

a. le collezioni di dati usuali di registrazione della corrispondenza;

b. le collezioni di dati di fornitori e di clienti, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;

c. le collezioni d’indirizzi utili soltanto all’invio della corrispondenza, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;

d. le liste destinate al pagamento d’indennità;

e. i documenti contabili;

f. le collezioni ausiliarie concernenti la gestione del personale della Confederazione, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;

g. le collezioni di dati di biblioteche (cataloghi, liste di prestiti e di utenti).

2 Non sono parimenti soggette all’obbligo di notifica:

a. le collezioni di dati consegnate all’Archivio federale;

b. le collezioni di dati resi accessibili al pubblico in forma di annuari.

3 L’organo federale responsabile tiene un elenco delle collezioni di dati non soggette all’obbligo di notifica. Comunica a chiunque ne faccia richiesta le informazioni concernenti tali collezioni di dati giusta l’articolo 16 capoverso 1.

Art. 19

Se un organo federale comunica dati all’estero fondandosi sull’articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD, si applicano gli articoli 5–7.