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Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 9 pagine

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235.11 Protezione dei dati

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Sezione 5: Consulente per la protezione dei dati

Art. 12a Designazione del consulente per la protezione dei dati e comunica-

zione all’Incaricato

1 Se il detentore della collezione di dati vuole essere esonerato dall’obbligo di notifica conformemente all’articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD, deve:

a. designare un consulente per la protezione dei dati che soddisfi le condizioni degli articoli 12a e 12b; e

b. informarne l’Incaricato.

2 Il detentore della collezione di dati può designare un collaboratore o un terzo come consulente della protezione dei dati. Quest’ultimo non può esercitare attività inconciliabili con la sua funzione di consulente per la protezione dei dati e deve disporre delle conoscenze tecniche necessarie.

Art. 12b Compiti e statuto del consulente per la protezione dei dati

1 Il consulente per la protezione dei dati ha i compiti seguenti:

a. controlla i trattamenti di dati e sottopone all’Incaricato proposte di miglioramento o correzioni, se risulta che siano state violate prescrizioni sulla protezione dei dati;

b. allestisce un inventario delle collezioni di dati gestite dal detentore della collezione di dati (art. 11a cpv. 3 LPD) e lo mette a disposizione dell’Incaricato o delle persone che ne fanno richiesta.

2 Il consulente per la protezione dei dati:

a. esercita la sua funzione senza ricevere istruzioni;

b. dispone delle risorse necessarie;

c. ha accesso a tutte le collezioni e trattamenti di dati così come a tutte le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.

Art. 14 cpv. 2

2 L’ordinanza del 10 dicembre 20044 sui controlli militari resta applicabile alle domande d’informazione relative ai controlli militari all’estero.

4 RS 511.22