Rapporto OLPD
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 12 pagine
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Giusta l’articolo 5 capoverso 1 AP-OLPD il detentore della collezione di dati informa l’Incaricato se possibile prima della comunicazione. Non stabilisce quindi un termine preciso ma lascia un determinato margine di manovra al detentore della collezione di dati. Se quest’ultimo non è in grado di informare l’Incaricato prima della comunicazione dei dati, deve regolarizzare la situazione il più presto possibile. Tale informazione consiste nel trasmettere all’Incaricato un esemplare o una copia delle garanzie fissate con il destinatario o regole di protezione dei dati applicabili all’interno della società o delle società interessate. Come risulta dal messaggio (FF 2003 1912), la procedura dell’informazione dovrà essere configurata nel modo più semplice possibile; l’Incaricato può, ad esempio, essere informato per e-mail. Quest’ultimo verifica se le garanzie o le regole di protezione fornite assicurano un livello di protezione adeguato in conformità alle esigenze della Convenzione STE n. 108. Se non dovessero essere sufficienti, l’Incaricato ne informa il detentore della collezione di dati entro un termine ragionevole e formula, se necessario, una raccomandazione conformemente all’articolo 29 LPD. Qualora invece l’Incaricato non intervenisse, il detentore della collezione di dati può partire dal presupposto che le garanzie e le regole di protezione dei dati fornite sono conformi alle esigenze di cui all’articolo 6 della LPD rivista.
Come risulta dal messaggio (FF 2003 1912) l’obbligo di informare previsto all’articolo 6 capoverso 3 della LPD rivista non prevede che il detentore della collezione abbia l'obbligo di informare l'Incaricato di ogni singola comunicazione. L’articolo 5 capoverso 2 lettera a AP-OLPD precisa tale punto prevedendo esplicitamente che l’obbligo di informare si applica a tutte le comunicazioni basate sulle stesse garanzie, nella misura in cui restino immutate le categorie dei destinatari, le finalità del trattamento e le categorie di dati comunicati. Le regole di protezione dei dati stabilite all’interno della stessa persona giuridica o società oppure tra persone giuridiche o un gruppo di società sottostanti a una direzione unica, si applicano a tutte le comunicazioni di dati effettuate tra di loro, indipendentemente dalla categoria di dati comunicati e dalle finalità. L’obbligo di informare assume quindi una valenza globale per tutte queste comunicazioni, nella misura in cui restino immutate le regole di protezione (art. 5 cpv. 2 lett. b AP-OLPD).
L’articolo 5 capoverso 3 prevede un obbligo d’informare meno restrittivo nel caso in cui il detentore della collezione di dati impiegasse contratti modello allestiti o riconosciuti dall’Incaricato, quali le clausole modello del contratto tipo del Consiglio d’Europa. Il detentore della collezione di dati informa l’Incaricato soltanto in modo generale che, per comunicare dati in Stati esteri in cui manca una legislazione che assicuri una protezione dei dati adeguata, impiega generalmente i contratti modello riconosciuti dall’Incaricato (o, se del caso, che impiega tali contratti facendo determinate eccezioni). Di conseguenza, il detentore della collezione non è più tenuto ad annunciare all’Incaricato ogni singola comunicazione o categoria di comunicazioni. Se in seguito il detentore della collezione di dati applicasse comunque altre garanzie, è tenuto a informarne in modo usuale l’Incaricato.
Il secondo periodo del capoverso 3 prevede che l’Incaricato pubblichi un elenco dei contratti modello da impiegare.
Secondo il messaggio (FF 2003 1911) il detentore della collezione di dati che comunica dati all’estero deve rispondere dei pregiudizi causati dalla non osservanza dell’obbligo di diligenza. Deve in particolare dimostrare di aver preso tutti i provvedimenti necessari per accertarsi che vi sia un livello di protezione adeguato. L’ordinanza attua tale obbligo di diligenza prevedendo che il detentore della collezione prenda le misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie e le regole di protezione dei dati. L’adeguatezza delle misure dipende dalle circostanze del caso specifico. Se si tratta di dati degni di particolare protezione