Rapporto OLPD
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 12 pagine
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sere consultato dal detentore della collezione. Egli informerà inoltre regolarmente il detentore della collezione di dati sulle sue attività.
L’articolo 12b capoverso 2 del progetto di revisione attua il principio d’indipendenza del consulente per la protezione dei dati (art. 11a cpv. 5 lett. e LPD). Dal messaggio (FF 2003 1019) risulta che egli non è vincolato a direttive del detentore della collezione di dati e che non gli è subordinato gerarchicamente.
Secondo la lettera a, il consulente per la protezione dei dati non è vincolato a direttive riguardanti l’esercizio della sua funzione. In virtù di questa disposizione il detentore della collezione non deve quindi interferire nel quadro dell’esercizio dei compiti attribuiti al consulente. La garanzia della sua indipendenza è essenziale: il consulente può di fatto trovarsi in una situazione conflittuale, ad esempio, qualora dovesse giudicare la liceità di trattamenti di dati riguardanti il personale del detentore della collezione e preconizzare soluzioni organizzative o tecniche che non raccolgono l’immediato consenso della direzione o dei servizi interessati.
Per esercitare i suoi compiti in maniera autonoma, il consulente per la protezione dei dati deve altresì disporre delle risorse necessarie, segnatamente per quanto concerne il personale, l’infrastruttura e altri equipaggiamenti necessari (lett. b).
Va infine notato che né la legge né l’ordinanza conferiscono al consulente per la protezione dei dati il diritto di portare l’affare dinanzi all’Incaricato se le sue raccomandazioni non vengono osservate.
3. Trattamento di dati da parte degli organi federali (capitolo 2 OLPD)
3.1 Diritto d’accesso (sezione 1)
3.1.1 Domanda d’informazione alle missioni svizzere all’estero (art. 14 cpv. 2 AP-OLPD)
L’ordinanza cui rimanda il capoverso 2 è stata abrogata e sostituita dall’ordinanza del 10 ottobre 2004 sui controlli militari.
3.2 Notifica delle collezioni di dati (sezione 2)
3.2.1 Notifica ordinaria (art. 16 AP-OLPD)
Le informazioni che gli organi federali sono tenuti a fornire in occasione della notifica delle loro collezioni di dati restano le stesse di quelle previste dal sistema attuale, fatta salva la lettera h che è abrogata, perché ha uno scarso valore informativo.
L’articolo 16 capoverso 2 secondo periodo può pure essere abrogato. In futuro gli organi federali comunicheranno le loro collezioni di dati per via elettronica e potranno quindi aggiornarle in ogni tempo.
3.2.2 Soppressione dell’attuale articolo 17 OLPD
Il diritto in vigore non prevede soltanto una dichiarazione ordinaria delle collezioni di dati degli organi federali, bensì anche una dichiarazione e pubblicazione semplificate (art. 17 OLPD) nonché eccezioni alla pubblicazione (art. 18 OLPD). La revisione modifica tale siste-