Rapporto OLPD
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 12 pagine
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- lettera a: il detentore della collezione di dati è esonerato dall’obbligo di notifica se si tratta di una collezione d’indirizzi utile, ad esempio, alla corrispondenza commerciale nel quadro dell’esecuzione di un contratto. Se, per contro, si tratta di una collezione utilizzata a scopo di ricerca di mercato, il detentore della collezione di dati deve notificarla all’Incaricato;
- lettera b: quest’eccezione è motivata dal fatto che tali trattamenti, vista la loro finalità, non arrecano di principio pregiudizio ai diritti della persona interessata. Un’eccezione analoga è già prevista nella regolamentazione in vigore in merito all’obbligo di dichiarare le comunicazioni di collezioni di dati all’estero (art. 7 cpv. 1 OLPD);
- lettera c: questa eccezione s’ispira all’articolo 18 capoverso 1 lettera b OLPD, secondo cui gli organi federali non sono tenuti a notificare le collezioni di dati consegnate all’Archivio federale;
- lettera d: non sono notificate all’Incaricato le collezioni contenenti unicamente dati pubblicati o resi accessibili al pubblico dalla persona interessata, senza che quest’ultima si sia opposta formalmente al trattamento;
- lettera e: giusta l’articolo 10 LPD, il detentore di una collezione di dati deve aggiornare i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. Si tratta in particolare di poter verificare a posteriori l’identità di una persona che introduce dati in un sistema. La collezione di dati collezionati a questo scopo non è notificata all’Incaricato. La conservazione dei verbali d’aggiornamento mira innanzitutto a proteggere le persone i cui dati sono trattati nel relativo sistema; il rischio che vengano abusati i dati conservati riguardanti l’accesso delle persone che lavorano con il sistema è relativamente basso.
Al fine di garantire la trasparenza delle collezioni di dati non sottoposte all’obbligo di notifica, il detentore della collezione allestisce un elenco e comunica a chiunque ne faccia richiesta ogni informazione riguardante tali collezioni di dati (art. 4 cpv. 2 AP-OLPD). Tale disposizione si fonda sulla norma di delega prevista all’articolo 11a capoverso 6 LPD rivista, la quale prevede che il Consiglio federale disciplina le modalità della tenuta e della pubblicazione del registro.
2.3 Comunicazione all’estero (sezione 3)
2.3.1 Obbligo d’informare (art. 5 AP-OLPD)
L’attuale tenore dell’articolo 5 non è mantenuto. Poiché l’articolo 6 della LPD rivista non si riferisce più soltanto alla trasmissione di collezioni di dati, ma anche alla comunicazione di dati personali, le definizioni che vi figurano non hanno più senso (soprattutto la lett. b). A livello materiale non vi è tuttavia nessun cambiamento; il fatto di rendere accessibili dati personali tramite procedura di richiamo equivale a una comunicazione di dati all’estero; lo stesso vale per la comunicazione di dati a terzi a scopo di trattamento nell’ambito del rapporto di mandato.
Il nuovo articolo 6 capoverso 3 della LPD prevede che l’Incaricato deve essere informato sulle garanzie e sulle regole di protezione dei dati di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere a ed g e che il Consiglio federale regola i dettagli di questo obbligo di informare. In base al messaggio (FF 2003 1912) l’ordinanza esecutiva deve precisare in quale momento questa informazione va fornita e in che modo.