Rapporto OLPD
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 12 pagine
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Il capoverso 6 contempla una norma procedurale relativa all’articolo 17a capoverso 4 LPD che prevede di assoggettare l’organo federale competente all’obbligo di sottoporre al Consiglio federale, al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota, un rapporto di valutazione e proposte relative al proseguimento o all’interruzione del trattamento. Visto che la presa di posizione dell’Incaricato viene comunicata al Consiglio federale in occasione dell’autorizzazione del sistema pilota, quest’ultimo deve altresì essere informato sulla presa di posizione dell’Incaricato nel quadro della procedura relativa al rapporto di valutazione.
Infine va notato che il Consiglio federale può definire mediante ordinanza le modalità del trattamento automatizzato contemporaneamente all’autorizzazione del rispettivo sistema pilota o in un secondo tempo. Sono ammesse entrambe le modalità. Va altresì notato che la durata di validità dell’ordinanza d’esecuzione dovrà essere esplicitamente limitata a cinque anni (art. 17 cpv. 5 LPD).
3.5.2 Soppressione dell’articolo 27 OLPD
Considerato il nuovo articolo 21 LPD, l’articolo 27 OLPD può essere soppresso.
4. Registro delle collezioni di dati, Incaricato federale della protezione dei dati e
della trasparenza e procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale (ca-
pitolo 3 OLPD)
4.1 Registro e registrazione delle collezioni di dati (sezione 1)
4.1.1 Registro delle collezioni di dati (art. 28 AP-OLPD)
Secondo l’articolo 11a capoverso 1 della LPD rivista l’Incaricato tiene un registro delle collezioni di dati accessibile online. Conformemente al capoverso 6, il Consiglio federale è competente per il disciplinamento della tenuta e della pubblicazione del registro così come per la pubblicazione di un elenco dei detentori delle collezioni di dati che sono stati esonerati dall’obbligo di notifica giusta il capoverso 5 lettere e ed f.
Per attuare l’articolo 11a capoverso 6 della LPD rivista, l’articolo 28 capoverso 2 AP-OLPD prevede che il registro è accessibile online e che, su richiesta, l’Incaricato ne allestisce gratuitamente estratti. Il capoverso 3 prevede la tenuta dell’elenco dei detentori di collezioni di dati che sono stati esonerati dall’obbligo di notifica.
Dopo che il detentore della collezione di dati gli ha comunicato le informazioni menzionate agli articoli 3 e 16 AP-OLPD, l’Incaricato controlla che la comunicazione sia completa e che sia avvenuta nella giusta e debita forma. Se è il caso, procede alla registrazione della collezione di dati e rende accessibili le informazioni. Se non è il caso, invita il detentore della collezione di dati a rimediare entro un determinato termine. Trascorso il termine e in base alle informazioni di cui dispone, l’Incaricato può procedere d’ufficio alla registrazione della collezione o raccomandare la cessazione del trattamento (cpv. 3). Questa disposizione corrisponde in sostanza all’articolo 29 capoverso 3 OLPD.
4.1.2 Soppressione dell’articolo 29 OLPD
Considerato il nuovo tenore dell’articolo 28 AP-OLPD, l’articolo 29 dell’ordinanza in vigore può essere soppresso.